Contributi artigiani: imponibili solo gli utili imputati ai fini Irpef (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25382 del 16.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata ed sia perciò iscritto alla gestione artigiani e commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuitagli in ragione della quota di partecipazione e da lui denunciata ai fini IRPEF. La denuncia del reddito ai fini IRPEF postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per l’imputazione “per trasparenza”; in difetto, gli utili accantonati restano reddito della società ed estranei alla base imponibile contributiva. Sul creditore grava l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.
Il Fatto
Il socio e amministratore di una s.r.l. a vocazione artigiana, iscritto alla gestione artigiani in virtù della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale, si vedeva richiedere dall’INPS la parte variabile della contribuzione, calcolata sul reddito dichiarato dalla società e a lui imputato “per trasparenza” in proporzione alla quota di partecipazione, per gli anni 2015 e 2016.
La Corte d’appello di Perugia accoglieva la domanda del socio, escludendo l’obbligo contributivo sul rilievo che gli utili erano stati accantonati e non percepiti. L’INPS ricorreva per cassazione deducendo la violazione della disciplina che parametra il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Il socio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina sulla base imponibile. L’art. 1 della legge n. 233 del 1990 aveva commisurato il contributo al 12 per cento del reddito annuo d’impresa dichiarato ai fini Irpef; l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, aggiunto dalla legge di conversione n. 438 del 1992, ha rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
Il richiamo normativo è decisivo: la denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge a criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e verificabile. Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per il regime della imputazione “per trasparenza” ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. Solo in presenza di tali presupposti il reddito è imputato al socio e può essere denunciato; in difetto, è riconducibile alla società.
Il dato letterale è corroborato da esigenze di garanzia: il sorgere dell’obbligo e la determinazione del suo contenuto postulano un chiaro fondamento legale, rispettoso della riserva di legge dell’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte. La dizione “denunciati” non può tramutarsi nel richiamo ai redditi in astratto “conseguibili” e accantonati, pena una interpretatio abrogans della norma. La lettura dell’Istituto contrasterebbe anche con l’esigenza di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale, già valorizzata dalla Corte costituzionale n. 354 del 2001.
La Corte respinge le obiezioni sulla disponibilità dell’obbligazione contributiva e sulla finalità antielusiva: è la legge stessa a instaurare il nesso tra le due discipline, e la mancata distribuzione degli utili non sottende di per sé un intento fraudolento. Né l’esigenza di incrementare le prestazioni future giustifica un’estensione oltre i limiti tracciati.
Ne deriva il principio per cui, in assenza di prova della percezione degli utili o dell’opzione per la trasparenza, gli utili accantonati restano estranei alla base imponibile. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate per la novità e complessità delle questioni. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.