Il silenzio nella domanda di pensione integra dolo e legittima la ripetizione dell’indebito previdenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18683 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale, l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, ove non già conosciute o conoscibili dall’ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l’applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all’art. 2033 cod. civ.. La configurabilità del dolo determina inoltre la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., ricorrendo quando il debitore ponga in essere una condotta intenzionalmente diretta a occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato il ricorso volto a far dichiarare non ripetibile la somma richiesta dall’INPS a titolo di trattamento pensionistico non dovuto, erogato dall’istituto previdenziale dal giugno all’ottobre 2003. I giudici di merito hanno ritenuto ostativo alla irripetibilità della prestazione il contegno doloso tenuto dal pensionato, concretatosi nell’omessa segnalazione di circostanze idonee a precludere il trattamento pensionistico e nel rilascio di una dichiarazione di responsabilità in ordine alla cessazione dell’attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi del pensionato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, mirando entrambi a contestare la qualificazione in termini di dolo della condotta posta in essere dal dante causa. La Corte ha rilevato che le censure, dietro lo schermo della violazione di legge, si prefiggevano in realtà di contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la condotta del beneficiario al momento della presentazione della domanda di pensione, sollecitando una rivalutazione del quadro probatorio e una diversa qualificazione delle risultanze.
Il giudice di legittimità ha ribadito che l’accertamento di una circostanza di fatto operato dai giudici di merito può essere sindacato non quale violazione di legge, ma nelle sole ipotesi in cui integri il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ambito nella fattispecie precluso stante il convergente accertamento in entrambi i gradi del giudizio. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. viene in rilievo esclusivamente in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza.
Nel merito, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione, non già conosciute dall’ente, integra dolo del pensionato. Ha inoltre precisato che l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata a quattro condizioni: il pagamento in base a formale e definitivo provvedimento; la comunicazione all’interessato; l’errore imputabile all’ente erogatore; l’insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata l’omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità.
Quanto al profilo del dolo, la Corte ha evidenziato che integra dolo idoneo a determinare l’INPS a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l’obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa, omette di comunicare tale circostanza, essendo sufficiente la consapevolezza dell’insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo. Il dolo è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti positivamente indirizzati a indurre in errore l’ente erogatore.
La Corte ha infine confermato che la configurabilità del dolo determina la sospensione del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., essendo l’INPS venuto a conoscenza della non conformità al vero solo nel 2015, in occasione della domanda di ricostituzione della pensione. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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