Contributi CCNL trasporto pubblico locale: titolarità passiva del Comune concedente (Cass. civ. Sez. I n. 21049 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto pubblico locale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1, commi 295-297, legge n. 244/2007 e dell’istituzione del Fondo nazionale per il TPL ad opera dell’art. 16-bis del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, non sussistono più trasferimenti statali specifici vincolati ai rinnovi dei contratti collettivi. Il contributo per l’adeguamento retributivo del personale non è più autonomamente esigibile e le risorse confluiscono in un fondo unico, la cui distribuzione rientra nella discrezionalità gestionale regionale. Ne consegue che il rapporto obbligatorio si radica in capo al Comune concedente il servizio urbano, destinatario del trasferimento di risorse omnicomprensive, non già in capo alla Regione, che non agisce come ente erogatore diretto. La questione attiene alla titolarità passiva del rapporto e non alla mera legittimazione passiva.
Il Fatto
Una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per circa 505.000 euro, a titolo di contributo dovuto per l’anno 2016 e legato all’adeguamento del trattamento retributivo del personale in virtù del rinnovo del CCNL di settore. La Regione propose opposizione, contestando la propria legittimazione passiva, l’inesistenza del credito e la mancanza della documentazione di bilancio.
Il Tribunale accolse l’opposizione nel merito, ma riconobbe la legittimazione passiva della Regione. La Corte d’Appello, in riforma, dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’ente regionale, individuando nel Comune il soggetto tenuto al pagamento. La società ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme regionali e statali in materia di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che la procura speciale, pur non depositata dal ricorrente, è stata depositata dal controricorrente unitamente alla copia del ricorso notificato e alla relata. Tale modalità non comporta l’improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ., poiché il deposito nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti, entro il termine delle verifiche preliminari, assolve la funzione dell’atto (Cass. n. 33923/2023).
Nel merito, la Corte precisa che la questione non riguarda la legittimazione passiva in senso proprio, ma la titolarità passiva del rapporto e cioè la qualità di debitore della Regione rispetto al credito azionato (Cass. Sez. Un. n. 2951/2016). La censura risulta infondata.
La disciplina regionale applicabile attribuisce la gestione dei servizi urbani di trasporto pubblico locale ai Comuni capoluogo di provincia, ai quali sono trasferite risorse omnicomprensive per coprire i costi dei servizi, inclusi eventuali oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi. La Regione non opera come erogatore diretto, ma trasferisce fondi sulla base dei programmi e dei bilanci predisposti dagli enti locali: il Comune è il soggetto concedente e competente all’erogazione.
La Corte richiama il principio per cui la delega conferita dalla Regione agli enti locali ai sensi dell’art. 1 della legge n. 151 del 1981 integra una delegazione amministrativa intersoggettiva, con la conseguenza che le obbligazioni scaturenti dall’esercizio dei poteri concessori trasferiti gravano esclusivamente sull’ente locale (Cass. n. 23803/2006). La legge n. 1/2011 della Regione ha attuato tale delega, attribuendo ai Comuni capoluogo le funzioni amministrative in materia.
Quanto al profilo temporale, l’art. 16-bis del d.l. n. 95/2012 ha abrogato la disciplina invocata dalla società e ha istituito il Fondo nazionale per il TPL: dal 2013 non esistono più trasferimenti statali specifici vincolati ai rinnovi contrattuali e la distribuzione interna delle risorse rientra nella discrezionalità gestionale regionale. Il precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. n. 9203/2023) non è pertinente, riguardando annualità anteriori all’introduzione del fondo unico. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.