Responsabilità erariale per contributi comunitari già attuati prima della domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 28 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi comunitari concessi per l’avviamento di giovani aziende agricole, integra danno erariale la percezione del finanziamento quando le lavorazioni agrarie sovvenzionate risultano già eseguite, e gli obiettivi del Piano di Sviluppo Aziendale solo fittiziamente indicati, al momento della presentazione della domanda di aiuto. La pendenza di un processo penale sugli stessi fatti non giustifica la sospensione necessaria del processo contabile ex art. 106 c.g.c., mancando una pregiudizialità in senso tecnico. Il vincolo cautelare penale sulle somme non esclude di per sé l’attualità del danno, rilevando il recupero effettivo solo in sede esecutiva. Risponde a titolo di dolo chi predispone la falsa rappresentazione e chi concorre al rilascio del nulla osta; risponde in via sussidiaria, per colpa grave, il direttore dell’ente parco che ometta le verifiche dovute.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il beneficiario di un contributo, il tecnico redattore del Piano di Sviluppo Aziendale, un addetto alla stazione dei Carabinieri Forestali, un funzionario e il direttore di un ente parco regionale. Il finanziamento, pari a complessivi 70.000 euro, era concesso a valere sulla Misura 6, sottomisura 6.1, del PSR Basilicata 2014-2020, per incentivare la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani.

L’erogazione era subordinata alla corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale, con liquidazione del 70% come prima rata e del restante 30% a saldo previa verifica. Dagli accertamenti del Nucleo Investigativo è emerso che le lavorazioni agrarie oggetto di sovvenzione erano già state eseguite prima della presentazione della domanda di aiuto. La questione giungeva al giudice contabile con contestazione di responsabilità in solido per l’intero danno a titolo di dolo, e per il solo direttore dell’ente parco, in via subordinata, a titolo di colpa grave.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ha escluso la sospensione del procedimento contabile, respingendo l’istanza fondata sulla pendenza del processo penale per gli stessi fatti. La giurisprudenza delle Sezioni Riunite è costante nel ritenere che la sovrapponibilità dei fatti non integri pregiudizialità in senso tecnico, non essendo l’accertamento penale antecedente giuridico della responsabilità amministrativa. Il giudice contabile valuta quindi in piena autonomia il materiale raccolto dalla Procura.

È stata poi dichiarata infondata la tesi secondo cui il vincolo cautelare penale sulle somme escluderebbe un danno perseguibile. Il sequestro, di natura cautelare e non definitiva, mantiene attuali le ragioni dell’azione; un’eventuale riduzione del danno può essere riconosciuta solo a fronte di reintegri patrimoniali effettivi, da verificare in fase esecutiva.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro degli obblighi del bando, approvato con D.G.R. n. 314 del 13 aprile 2018, che legava l’aiuto forfettario alla corretta attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale e individuava nell’ultimo pagamento la definizione della piena attuazione. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato che il dissodamento e la messa a coltura dei terreni erano già avvenuti tra il febbraio e l’aprile 2017, prima della domanda di aiuto del maggio 2018. La Corte ha valorizzato, in particolare, le dichiarazioni del responsabile del centro di assistenza agricola, la variazione di coltura accettata dall’AGEA, il confronto tra le ortofoto del 2013 e del 2017, il sopralluogo del maggio 2020 e la scansione delle attività incompatibili con il cronoprogramma dichiarato.

Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistente il danno erariale, ma limitato alla parte del contributo corrispondente alle trasformazioni agrarie e alla connessa consulenza agronomica, pari a 54.300 euro, escludendo la quota per l’acquisto della rotopressa, non contestata. Ha riconosciuto il dolo del beneficiario e del tecnico, consapevoli della falsa rappresentazione, nonché dei due soggetti che si adoperarono per il rilascio del nulla osta. Ha invece ricondotto la responsabilità del direttore dell’ente parco alla colpa grave, per inescusabile trascuratezza nelle verifiche, compresse in soli due giorni, con conseguente condanna in via sussidiaria per una quota pari al 20% della somma principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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