Imposta di soggiorno gestore resta soggetto a giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 109 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
I mutamenti normativi introdotti dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che attribuiscono al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, non elidono il rapporto di servizio che lo lega al Comune beneficiario del tributo, né la sua qualifica di agente contabile ai sensi dell’art. 178 r.d. n. 827/1924. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021 è idonea a inibire la regola della perpetuatio iurisdictionis dell’art. 13 c.g.c., imponendo la verifica della giurisdizione anche nel giudizio introdotto prima della sua entrata in vigore. Sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità per l’omesso riversamento dell’imposta riscossa dagli avventori.

Il Fatto

Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha convenuto in giudizio il gestore di una struttura alberghiera e la società che la esercita, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Comune per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno relativa agli anni dal 2013 al 2019, per un importo complessivo di euro 475.844,00.

Radicatosi il contraddittorio, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione dei crediti più risalenti e il difetto di legittimazione passiva. Il Comune ha spiegato intervento adesivo alle ragioni della Procura. La Sezione giurisdizionale, ritenendo che il gestore avesse assunto la qualifica di responsabile d’imposta solo dal 19 maggio 2020, ha escluso la configurabilità del rapporto di servizio e ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, compensando le spese. La Procura regionale ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dal consolidato orientamento delle Sezioni d’appello della Corte dei conti, che in fattispecie analoghe hanno affermato la perdurante sussistenza della giurisdizione contabile malgrado le novelle che hanno interessato la materia. Ai precedenti specifici, compiutamente motivati, la Corte fa rinvio ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c..

Il percorso argomentativo prende le mosse dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, attribuendo al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il successivo art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, espressamente qualificatosi norma di interpretazione autentica, ne ha previsto l’applicabilità anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.

Contrariamente a quanto eccepito dall’appellante con il terzo motivo, tale disposizione è in grado di inibire la perpetuatio iurisdictionis scolpita nell’art. 13 c.g.c., imponendo al collegio di verificare la questione anche se la domanda è stata proposta prima della sua entrata in vigore. La Corte richiama sul punto l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 27074/2016, secondo cui la qualificazione di una disposizione come norma di interpretazione autentica esprime l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado. Nella specie, peraltro, la citazione è stata depositata il 27 ottobre 2022, quando la norma era già in vigore da mesi: il motivo è dunque privo di fondamento.

Nel merito, i mutamenti normativi non hanno intaccato il rapporto di servizio tra il gestore e il Comune, discendente anche dagli ulteriori compiti incombenti sul primo in base al comma 1-ter dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011. La Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 19654/2018 ha chiarito che tra l’albergatore e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, distinto da quello tributario: il gestore è chiamato a svolgere una funzione strumentale alla riscossione, con maneggio di denaro a destinazione pubblica, da cui derivano obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento.

La Corte sottolinea che le qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile assolvono a funzioni diverse: la prima impone di intervenire quale coobbligato solidale in caso di inadempimento del cliente, la seconda impone di riversare quanto riscosso quale autonomo titolo di responsabilità. Resta confermata l’irrilevanza dell’assoggettamento alla giurisdizione tributaria, potendo il medesimo soggetto essere sottoposto anche alla giurisdizione contabile per il maneggio di denaro pubblico. I primi due motivi di gravame sono pertanto fondati, con assorbimento del quarto, formulato solo in via subordinata. L’appello è parzialmente accolto, la giurisdizione della Corte dei conti è dichiarata e gli atti sono rimessi al primo giudice ai sensi dell’art. 199 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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