Piattaforme certificate AgID alternative al MePA per gli acquisti sotto soglia (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 7 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo eurounitario, previsto dall’art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006 per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali centrali, può essere adempiuto anche mediante l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate dall’AgID ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto legittima alternativa al MePA. Il rinvio all’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010, contenuto nel comma 450, costituisce un rinvio “redazionale” o “fisso”, indifferente alle sorti della fonte oggetto di rinvio, sicché l’abrogazione del regolamento non ha inciso sul significato sostanziale della norma. L’interpretazione evolutiva, conforme all’art. 12 delle preleggi, impone di coordinare la volontà del legislatore storico con i principi di digitalizzazione e neutralità tecnologica del nuovo Codice dei contratti pubblici, fermo restando che l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 mantiene espressamente fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa.
Il Fatto
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale, ha formulato alla Sezione centrale del controllo di legittimità una richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, chiedendo se le piattaforme elettroniche certificate di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 possano considerarsi equivalenti al MePA, e quindi utilizzabili per affidamenti di servizi e forniture tra 5.000 e 140.000 euro, senza violare l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006. L’Autorità ha segnalato un apparente problema di coordinamento tra le due disposizioni, sul quale si erano già espressi i pareri del Supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che avevano ritenuto possibile l’utilizzo della piattaforma certificata in alternativa al MePA a condizione della conformità alle linee guida AgID.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, qualificando l’Autorità di sistema portuale come “organismo nazionale di diritto pubblico” ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, sulla base della qualificazione legislativa di cui all’art. 6 della legge n. 84/1994 e della ricorrenza dei requisiti elencati dall’art. 1, lettera e), dell’Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023: capacità giuridica, soddisfacimento di esigenze di interesse generale, finanziamento maggioritario statale, controllo statale e nomina pubblica degli organi. Sotto il profilo oggettivo, la richiesta riguarda la materia della contabilità pubblica, in quanto concernente l’interpretazione di norme del codice dei contratti pubblici e di norme di contenimento della spesa, ed è estranea ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità e a fatti oggetto di invito a dedurre, come attestato dalla Procura regionale per la Liguria.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la ratio dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, collocato nella Parte II del Libro I dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, quale attuazione dei principi di digitalizzazione e neutralità tecnologica di cui all’art. 19, in coerenza con l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale definito dall’art. 22. La norma non richiede un’unica piattaforma accentrata, ma impone che le piattaforme utilizzate siano certificate dall’AgID secondo le regole tecniche dell’art. 26 e assicurino interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con la Piattaforma digitale nazionale dati.
Quanto al comma 450 della legge n. 296/2006, la Sezione ne ha distinto i due periodi: il primo impone alle amministrazioni statali centrali e periferiche l’obbligo di ricorso al MePA; il secondo, applicabile alle altre amministrazioni pubbliche, tra cui l’Autorità richiedente, consente di adempiere l’obbligo anche mediante altri mercati elettronici o il sistema telematico della centrale regionale di riferimento. L’abrogazione del d.P.R. n. 207/2010, disposta dall’art. 220 del d.lgs. n. 50/2016, non ha eliminato le modalità alternative di adempimento, poiché il richiamo all’art. 328 del regolamento abrogato costituisce un rinvio “fisso”, non recettizio, indifferente alle sorti della fonte.
Il Collegio ha quindi concluso che la possibilità di utilizzare le piattaforme certificate in alternativa al MePA non contraddice la logica del comma 450, ma ne costituisce attuazione evolutiva, conforme all’intenzione del legislatore e ai principi del nuovo codice, ferma la vigenza degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto previsti dalle disposizioni di contenimento della spesa di cui all’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. In accoglimento del quesito, la Sezione ha espresso il parere che le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate possano considerarsi legittima alternativa per l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006.
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Nota della Redazione
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