Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 198 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996, perché privo dei versamenti in tesoreria e con l’indicazione degli incassi tramite POS nella relativa colonna, è inammissibile. L’errata classificazione delle transazioni POS non costituisce mera imprecisione formale, ma carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Il maneggio di denaro pubblico comprende tutte le somme che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS o carta di credito, con conseguente obbligo di resa del conto. La carenza originaria degli elementi essenziali impedisce l’attivazione della funzione giurisdizionale e impone il nuovo deposito del conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2020, di un agente contabile della riscossione di un Comune abruzzese, addetto alla riscossione dei proventi per luci votive. Il magistrato relatore ha investito il Collegio rilevando che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 e in carenza dei requisiti minimi essenziali, avendo l’agente indicato nella colonna “VERSAMENTO IN TESORERIA” gli incassi riscossi tramite POS in luogo dei versamenti.

L’agente contabile si è costituito sostenendo che le irregolarità attengono a profili esclusivamente formali, che le somme riscosse elettronicamente non sono mai entrate nella sua disponibilità materiale, ma sono state accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, e che non risultano ammanchi né danno erariale. Ha chiesto il discarico dei conti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina del d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo (modello 23) e per il riscuotitore (modello 21). In quest’ultimo devono essere indicati gli estremi della riscossione, con specifica annotazione dei versamenti in tesoreria, del numero di quietanza e del relativo importo. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita e versamenti e riscossioni non possono confondersi, essendo colonne distinte. I pilastri della rappresentazione sono il carico e lo scarico, la cui corretta distinzione incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare.

Sul piano preliminare, il Collegio affronta la questione della riconducibilità degli incassi tramite POS alla nozione di maneggio di denaro pubblico. Aderendo all’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, si afferma che tale espressione va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti dell’Amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione è effettuata tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per queste modalità di incasso.

Chiarito ciò, il conto in esame risulta non correttamente strutturato, perché privo dei versamenti in tesoreria, sostituiti dagli incassi POS. L’indicazione delle riscossioni POS nella colonna dei versamenti costituisce un errore concettuale e determina la carenza di un elemento essenziale: l’errata classificazione non è mera imprecisione formale, poiché rende impossibile la verifica dello scarico e non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, impedendo di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il conto è pertanto intrinsecamente non verificabile.

Il Collegio richiama il principio per cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale. Nella specie, al contrario, la mancanza dell’elemento che documenta il trasferimento dei fondi non consente la qualifica dell’atto quale rendiconto. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che l’assenza degli elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio: il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione. L’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il contabile deve garantire che il conto sia integralmente formato e autosufficiente.

Il Collegio dichiara quindi inammissibile il giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto, nulla per le spese stante la pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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