Tassazione interessi moratori tra redditi diversi e reddito d’impresa (Cass. civ. Sez. V n. 17593 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassazione dei proventi derivanti da compravendita immobiliare, l’occasionalità dell’operazione non può desumersi dal solo fatto che il cedente sia un privato non imprenditore. Poiché i proventi conseguiti nell’esercizio di arti, professioni o imprese commerciali sono attratti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, solo per il non imprenditore si pone il problema di individuare le attività commerciali non svolte abitualmente, da tassare come redditi diversi. Il giudice del rinvio che qualifichi la promessa di vendita come operazione commerciale occasionale senza accertare il carattere non abituale dell’attività viola il giudicato rescindente. Nel contenzioso sul rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; le contestazioni dell’Ufficio costituiscono mere difese, non soggette alle preclusioni dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Il principio di esaustività del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non impone l’integrale trascrizione degli atti richiamati.
Il Fatto
La contribuente aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di terreni, con pagamento anticipato in due rate e interessi moratori sul ritardo. Esposti gli interessi a tassazione come reddito da capitale, ne aveva poi chiesto il rimborso, qualificandoli come somma compensativa del danno, esente. Avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio aveva proposto ricorso, accolto in appello.
La Cassazione aveva cassato con rinvio, inibendo al giudice del riesame di indagare la natura accessoria degli interessi, questione nuova, e imponendo di verificare la promessa di vendita come operazione conseguente ad attività commerciale occasionale. Il giudice del rinvio aveva riconosciuto dovuto il rimborso, ritenendo gli interessi di funzione compensativa e l’attività svolta da privato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la parte privata ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità dei motivi sollevate nel controricorso. Richiamando l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 8950/2022 e i principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, esclude che il requisito di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., possa tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti, quando nel ricorso sia indicato puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza negli atti di merito. Il ricorso è dunque scrutinabile.
Nel merito, la Corte applica il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo l’indirizzo di Cass. n. 11458/2018 e Cass. Sez. Un. n. 9936/2014, ed esamina il quarto motivo, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione.
Il thema decidendum fissato in sede rescindente era la qualificazione della promessa di vendita come operazione conseguente ad attività commerciale occasionale. La sentenza impugnata aveva desunto tale qualifica dal solo fatto che si trattava di vendita immobiliare da privato. La Corte ritiene errato il ragionamento: se i proventi fossero stati conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da società, sarebbero attratti al reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Solo per il non imprenditore si pone il problema di individuare le attività commerciali non svolte abitualmente, tassabili come redditi diversi. Il giudice del rinvio ha così scambiato la causa con l’effetto: l’occasionalità non deriva dall’essere privato, ma richiede l’accertamento del carattere non abituale dell’attività e dei contratti posti in essere.
Risulta fondato anche il primo motivo, poiché la sentenza ha esorbitato dall’oggetto del giudizio rescindente, tornando a esaminare il carattere accessorio degli interessi rispetto al contratto preliminare, con violazione dell’art. 384 cod. proc. civ..
Fondato è altresì il quinto motivo. La Corte qualifica l’eccezione di mancata prova e di quantificazione degli interessi come mera difesa, non soggetta al divieto dei nova di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Nel contenzioso sul rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, secondo Cass. VI-5 n. 1906/2020. Il ricorso è quindi accolto nei motivi primo, quarto e quinto, assorbiti gli altri, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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