Lista Falciani e presunzioni semplici nella violazione del monitoraggio fiscale (Cass. civ. Sez. 5 n. 14753 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 ha natura sostanziale e non è retroattiva, essendo applicabile solo dall’anno d’imposta 2009. La prova dell’esistenza di redditi non dichiarati e detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata può essere fornita dall’amministrazione finanziaria anche mediante una presunzione semplice, a norma degli artt. 2727 e ss. cod. civ., purché grave, precisa e concordante. La scheda cliente riepilogante gli investimenti esteri, trasmessa dall’autorità fiscale francese a quella italiana ai sensi della direttiva 77/799/CEE (c.d. lista Falciani), costituisce elemento indiziario forte, idoneo a fondare la pretesa anche da solo. La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dagli atti, e non si estende alla rivalutazione degli elementi istruttori operata dal giudice di merito.
Il Fatto
All’esito di un’attività ispettiva avviata a seguito della trasmissione, da parte dell’autorità fiscale francese, dei dati dei correntisti italiani presso la banca svizzera HSBC (c.d. lista Falciani), all’amministrazione finanziaria contestava al contribuente la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 167/1990, per l’omessa compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2006.
La Commissione Tributaria Provinciale di Forlì accoglieva il ricorso, ritenendo inutilizzabili i dati provenienti dalla lista Falciani in quanto acquisiti illegalmente. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, qualificando la lista come indizio decisivo per l’attività di accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dall’ufficio con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., incentrato sulla mancata considerazione della richiesta del contribuente di rinunciare al segreto bancario e di sottoscrivere una richiesta congiunta alla banca svizzera. Tale doglianza è stata dichiarata inammissibile: la CTR aveva già fornito una compiuta motivazione sulla riconducibilità della fiche al contribuente, valorizzando il dato del passaporto e la corrispondenza dell’indirizzo, e la richiesta di collaborazione non integra un fatto storico rilevante ai sensi della consolidata giurisprudenza di legittimità, non essendo in alcun modo esplicitata la sua decisività.
Il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009 per il presunto carattere retroattivo riconosciutogli dalla CTR, è stato parimenti ritenuto dapprima inammissibile per la sua novità, essendo stato proposto solo in sede di controdeduzioni e non nell’originario ricorso introduttivo. La Corte ha tuttavia rilevato che la censura è comunque infondata nel merito.
La pronuncia ha confermato che la presunzione legale ivi prevista ha natura sostanziale e, pertanto, non retroattiva, applicandosi solo agli investimenti effettuati dall’anno 2009. Ha però precisato che il ragionamento induttivo basato su presunzioni semplici ex artt. 2727 e ss. cod. civ. rimane sempre utilizzabile dall’ufficio, senza necessità di una pluralità di elementi indiziari, purché l’unico indizio sia grave e preciso.
In questa cornice, la scheda cliente trasmessa dall’autorità finanziaria francese è stata ritenuta legittimamente utilizzabile come elemento indiziario forte. La CTR, pur avendo erroneamente affermato la retroattività della presunzione legale, ha in realtà fondato la propria decisione sull’esistenza di una presunzione di evasione derivante dalla disponibilità di capitali all’estero, desumibile proprio dai dati della lista Falciani. Il ricorso è stato conclusivamente rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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