Contributi editoria e regolarità contributiva in liquidazione coatta (Cass. civ. Sez. I n. 9553 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione di una società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa determina una situazione di sospensione dei pagamenti riconducibile all’operatività di disposizioni legislative e integra, pertanto, il presupposto della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007. La sospensione legale dei pagamenti non è circoscritta alla sola domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, poiché il divieto di pagamenti lesivi della par condicio creditorum opera con maggior rigore nelle procedure a natura liquidatoria. Ne consegue che l’ente previdenziale non può negare l’attestazione di regolarità e il richiedente è esentato dall’obbligo di produrla.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva respinto l’appello contro l’ordinanza del Tribunale che l’aveva condannata a pagare alla società editrice un contributo pubblico per l’editoria per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250.

La Corte territoriale, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che la sottoposizione della società alla liquidazione coatta amministrativa costituiva causa di sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi ai sensi del citato d.m. 24 ottobre 2007, esentando la richiedente dall’obbligo di produrre l’attestazione di regolarità contributiva. La questione giunge in Cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduce la violazione dell’art. 168 legge fall. e dell’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, sostenendo che la sospensione legislativa dei pagamenti opererebbe solo nel concordato preventivo con continuità aziendale e non nella liquidazione coatta, data la sua natura liquidatoria.

Il motivo è infondato. La Corte richiama la disciplina applicabile ratione temporis: i contributi all’editoria sono erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 454, l. n. 266/2005), previa domanda entro il 31 gennaio (art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 223/2010) e documentazione entro il 30 settembre, a pena di decadenza (art. 10, secondo comma, l. n. 159/2007). Tale termine vale anche per la dimostrazione della regolarità contributiva previdenziale.

Dopo l’ammissione alla procedura non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum, come desumibile dagli artt. 51 e 52 legge fall., richiamati dall’art. 201, che vietano azioni esecutive individuali e impongono lo stato passivo (Cass. n. 9461 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 5694 del 2023). L’assoggettamento alla liquidazione coatta ha dunque determinato una sospensione dei pagamenti riconducibile a disposizioni legislative, idonea a integrare la regolarità contributiva.

Non persuade la tesi dell’Amministrazione. Il divieto di pagamenti in costanza di concordato con continuità aziendale (art. 182 quinquies, quinto comma, legge fall.), se non autorizzato (Cass. n. 29742 del 2018; Cass. n. 3324 del 2016; Cass. n. 12810 del 2023), è argomento a conforto della tesi, perché nelle procedure a finalità non conservativa è maggiore l’esigenza di parità tra creditori. Il contributo, inoltre, sovvenziona ex post spese sostenute e non agevola ex ante un’impresa in esercizio. L’art. 5 d.m. 31 gennaio 2015 non è applicabile ratione temporis.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sul limite di spesa. Il motivo è fondato: la deduzione di essere debitrice di importo inferiore è mera difesa, non eccezione, e poteva essere fatta valere in appello (Cass. n. 8525 del 2020; Cass. n. 23796 del 2018), non esonerando il giudice dall’obbligo di provvedere. Assorbito il terzo motivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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