Giurisdizione ordinaria sulla dichiarazione di inefficacia della garanzia pubblica (Cass. Sez. Un. n. 29709 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti erogati con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole e medie imprese, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogni volta che l’agevolazione venga meno per l’accertamento della carenza dei requisiti di ammissione, oppure per comportamenti del beneficiario nella fase attuativa dell’intervento ormai concesso. La dichiarazione di inefficacia della garanzia già ammessa, adottata dal gestore del Fondo all’esito di una mera verifica ricognitiva e senza esercizio di discrezionalità, non appartiene alla fase provvedimentale di ammissione al beneficio, ma alla successiva fase di esecuzione del rapporto, nella quale vengono in rilievo diritti e obblighi di natura pattizia. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

Una banca, società cooperativa per azioni, aveva ottenuto l’ammissione a garanzia di un finanziamento da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In fase di verifica successiva il Fondo rilevò che sull’operazione insisteva una garanzia reale, circostanza incompatibile con le richieste presentate secondo la procedura semplificata, e dichiarò l’inefficacia della garanzia.

La banca impugnò il provvedimento davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che affermò la propria giurisdizione. Il Consiglio di Stato accolse l’appello del gestore e dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La banca ha quindi proposto ricorso per motivi di giurisdizione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., deducendo la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la linea di confine tra la fase di ammissione al beneficio pubblico e la fase esecutiva del rapporto agevolato. La ricorrente sosteneva che il provvedimento che interviene ex post sui requisiti già valutati apparterrebbe al genus dei provvedimenti di secondo grado, con conseguente giurisdizione amministrativa, e che la valutazione della garanzia reale implicherebbe comunque un apprezzamento discrezionale.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto la tesi non condivisibile. La dichiarazione di inefficacia della garanzia si è fondata sull’accertamento della carenza di un presupposto per la fruizione del beneficio. Il provvedimento si pone quindi come meramente ricognitivo di tale carenza, senza implicare alcuna valutazione discrezionale.

Il Collegio ha osservato che la controversia non investe la fase di ammissione al beneficio, bensì quella successiva, volta all’attivazione della garanzia mediante la liquidazione, all’esito dell’istruttoria. In tale fase non viene in rilievo l’esercizio di un potere amministrativo, ma l’applicazione della disciplina pattizia, da cui scaturiscono diritti e obblighi.

La decisione si fonda sul consolidato orientamento in tema di finanziamenti agevolati alle PMI, richiamato nella proposta di definizione anticipata e nella requisitoria del Procuratore generale. La Corte ha citato, tra le altre, Sez. U. n. 1946 del 18.01.2024, Sez. I n. 23657 del 31.08.2021, Sez. U. n. 15618 del 10.07.2006, Sez. Un. n. 25577 del 2020 e n. 9826 del 2014. In esse è affermato che la verifica sulla permanenza dei requisiti si inscrive nel quadro della fase di esecuzione del rapporto.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conferma della giurisdizione del giudice ordinario. Le spese seguono la soccombenza e la Corte ha applicato il terzo e quarto comma dell’articolo 96 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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