Contributi figurativi di mobilità esclusi dal prepensionamento degli addetti all’editoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1504 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato di cui all’art. 1, co. 154, l. n. 205/2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di CIGS, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione. La norma, riferendosi a coloro che hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/1981 entro il periodo di cassa integrazione, fissa un limite temporale definitivo ai fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato. Essa introduce una disciplina speciale rispetto a quella di cui al d.P.R. n. 157/2013, di stretta interpretazione nel suo contenuto letterale.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un’azienda editoriale, aveva chiesto l’accesso al trattamento pensionistico anticipato. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, gli aveva riconosciuto il diritto considerando raggiunta l’anzianità contributiva mediante la somma dei contributi versati nei periodi di CIGS e di quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità.
Secondo il giudice del merito, l’art. 1, co. 154, l. n. 205/2017, che estende l’accesso al pensionamento anticipato ai dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall’attività “ancorché, dopo il periodo di godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa”, consentiva di computare anche i contributi figurativi maturati nella mobilità. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il motivo dell’Istituto, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 154, l. n. 205/2017. Il collegio richiama la propria precedente pronuncia Cass. 2440/23, che ha già risolto la questione nel senso della non computabilità dei contributi figurativi di mobilità.
Il ragionamento muove dal dato letterale della disposizione. La norma si riferisce a coloro che hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dalla l. n. 416/1981 entro il periodo di cassa integrazione, fissando così un limite temporale definitivo ai fini dell’adesione all’opzione del pensionamento anticipato. Ne deriva che sono utili i soli contributi versati nel periodo di CIGS.
La Corte esclude che possano rilevare i contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto per scadenza della cassa integrazione. La norma, del resto, introduce una disciplina speciale rispetto a quella del d.P.R. n. 157/2013, di stretta interpretazione, senza che il richiamo alla condizione dei lavoratori collocati in mobilità valga a estendere il computo.
Il collegio dichiara inconferenti i precedenti nn. 24916 e 24952 del 2024 richiamati dalla parte controricorrente, in quanto non concernono i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici né l’interpretazione dell’art. 1, co. 154, l. n. 205/2017.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al principio di diritto, è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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