L’onere della prova della convenzione derogatoria sul compenso grava sul professionista che se ne giova (Cass. civ. Sez. 2 n. 6898 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2233 cod. civ., in mancanza di accordo tra le parti il compenso per la prestazione d’opera professionale è determinato sulla base delle tariffe. La parte che intende giovarsi dell’esistenza di una convenzione derogatoria rispetto al massimo tariffario è onerata della relativa prova, secondo il criterio fondamentale stabilito dall’art. 2697 cod. civ. L’indagine sulla sussistenza e sulla portata della convenzione si risolve in un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito e come tale insindacabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo allorché il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata, non già quando abbia valutato le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
Il Fatto
Il professionista convenne in giudizio il cliente per ottenere il pagamento della differenza sugli onorari professionali maturati in un determinato periodo, avendo svolto nell’interesse di questi l’attività di consulente del lavoro. Il convenuto si costituì sostenendo di avere già saldato quanto spettante, in virtù di un accordo verbale con il quale le parti avevano concordato l’importo del compenso.
Il giudice di primo grado accolse la domanda. La Corte d’Appello rigettò l’appello del soccombente, rilevando che non era stata offerta la prova di un accordo sulla determinazione del compenso, sicché legittimamente il quantum era stato determinato sulla base delle tariffe legali. Avverso tale sentenza il cliente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarando il primo inammissibile. La censura, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., sollecitava in sostanza una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie, in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità. In ogni caso, trattandosi di cd. doppia conforme, la denuncia del vizio di motivazione era preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie. Non integra invece detta violazione la mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’avvenuta esecuzione delle prestazioni non era contestata, essendosi la difesa del convenuto incentrata esclusivamente sulla determinazione del compenso. Quanto all’onere probatorio, ha ribadito che l’esistenza e la portata della convenzione derogatoria devono essere provate, secondo il criterio dell’art. 2697 cod. civ., dalla parte che intende avvalersene, e che l’indagine sulla sussistenza della convenzione si risolve in un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Poiché l’allegazione dell’esistenza della convenzione era stata effettuata dal convenuto, questi era onerato della relativa prova, che i giudici di merito avevano escluso fosse stata fornita.
Il terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2222 e 2233 cod. civ. per l’avvenuto ricorso alle tariffe legali nonostante l’accordo, è stato ritenuto una denuncia solo apparente di violazione di legge, in quanto presupponeva una dimostrazione non avvenuta. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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