Contributi gestione commercianti solo sugli utili dichiarati ai fini IRPEF (Cass. civ. Sez. V n. 25628 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata ed è perciò iscritto alla gestione artigiani e commercianti deve versare il contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e da lui dichiarata ai fini IRPEF. La base imponibile contributiva non comprende gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, in difetto di percezione o di opzione della società per l’imputazione per trasparenza. L’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438 del 1992, àncora il contributo ai redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, con una scelta ermeneutica imposta dal dato letterale e dalla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore.

Il Fatto

La vicenda riguarda un socio e amministratore di una società a responsabilità limitata, iscritto alla gestione artigiani commercianti in virtù della partecipazione abituale e prevalente al lavoro aziendale. L’INPS aveva emesso un avviso di addebito per contributi, relativi al periodo 2011-2019, calcolati includendo nella base imponibile anche gli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva, dunque non distribuiti.

Il Tribunale di Spoleto aveva rigettato l’opposizione del contribuente, dichiarando la domanda inammissibile per tardività. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 50/2023, ha accolto parzialmente il gravame: ha confermato la tardività per le annualità 2011-2015, ma per il periodo 2016-2019 ha ritenuto ammissibile la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo ed ha escluso dalla base imponibile gli utili non distribuiti. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Istituto è fondato su un unico motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 3-bis della legge n. 438/92, all’art. 81 del d.P.R. n. 917/86 e all’art. 1344 c.c., assumendosi che la base imponibile debba ricomprendere tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento, compresi gli utili accantonati. La Corte ritiene il motivo infondato.

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa della base imponibile. L’art. 1 della legge n. 233 del 1990 aveva commisurato il contributo al reddito annuo derivante dall’attività di impresa dichiarato ai fini IRPEF; l’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 ha poi rapportato il contributo alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, ampliando la base imponibile anche a redditi per i quali non sorge obbligo d’iscrizione. Su questo punto la Corte richiama la Corte costituzionale n. 354 del 2001, che ha letto l’intervento come armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale.

Il riferimento alla totalità dei redditi denunciati impone di computare i redditi da partecipazione in società di persone, imputati ai soci per trasparenza indipendentemente dalla percezione. Diversamente, il lavoratore iscritto alla gestione non deve includere nella base imponibile gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali in cui non presti attività lavorativa: la sola partecipazione al capitale, avulsa dallo svolgimento di attività, esula dai redditi d’impresa rilevanti.

Nella specie, però, il controricorrente svolge attività lavorativa nella srl e da tale attività scaturisce l’obbligo assicurativo. Richiamando le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, la Corte ribadisce che l’imponibile del socio lavoratore si determina sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl e a lui attribuita in ragione della quota di partecipazione. Condizione imprescindibile è che quel reddito sia dichiarato ai fini IRPEF: ciò postula la percezione degli utili, salvo che la società opti per l’imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.P.R. n. 917 del 1986. In difetto, il reddito resta riconducibile alla società.

La Corte valorizza il dato letterale e sistematico: la dizione “denunciati” non può tramutarsi in un richiamo ai redditi in astratto conseguibili e accantonati, pena una interpretatio abrogans. Né l’esigenza di reprimere l’accantonamento strumentale degli utili giustifica un contenuto precettivo dissonante rispetto alla legge. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni e con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *