Motivazione per relationem e ripresa da mutui e valori OMI (Cass. civ. Sez. V n. 21531 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione dell’avviso di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare gli atti richiamati va correlato alla finalità integrativa della motivazione: il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto è necessario a integrarla, non quelli oggetto di mero richiamo narrativo o il cui contenuto rilevante sia già riportato nell’atto noto. Grava sul contribuente la prova che una parte del contenuto di tali atti, non trasfusa nell’avviso, sia necessaria a integrarne la motivazione. La ripresa fondata su risposte degli acquirenti, importi dei mutui fondiari e valori OMI integra una presunzione grave, precisa e concordante, sindacabile in cassazione solo per violazione di legge e non per rivalutazione del merito. La mancata pronuncia del giudice di appello su una specifica censura in materia di sanzioni integra omessa motivazione e impone la cassazione con rinvio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, relativo all’anno d’imposta 2006, con cui l’Ufficio contestava la mancata fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e l’indeducibilità di alcuni costi. La CTP accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima la motivazione per relationem e fondata la rettifica su fatti oggettivi e convergenti, confermati dai valori OMI.
La società ricorreva per cassazione con nove motivi, censurando la validità della motivazione, il metodo di accertamento, l’imputazione dei ricavi al periodo d’imposta, l’indeducibilità dei costi, la liquidazione delle sanzioni, gli effetti del giudicato penale e il governo delle spese. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la portata dell’art. 7, l. n. 212 del 2000, letta in correlazione con l’art. 3, terzo comma, legge n. 241 del 1990. Il diritto di conoscere gli atti richiamati sussiste solo se il loro contenuto è necessario a integrare la motivazione; non si estende agli atti oggetto di semplice rinvio narrativo o il cui contenuto rilevante sia già riportato nell’atto noto. Il contribuente che impugni l’avviso sotto tale profilo deve provare che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’avviso, sia necessaria a integrarne la motivazione (Cass. n. 28756 del 2020; Cass. n. 11866 del 2018). La ricorrente, invece, si è limitata a doglianze generiche senza indicare come l’omissione avrebbe leso il diritto di difesa: il motivo è infondato.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che l’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009 ha modificato l’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando le disposizioni introdotte dall’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 e ripristinando la disciplina anteriore, con effetto retroattivo per adeguamento al diritto unionale (Cass. n. 9474 del 2017; Cass. n. 26487 del 2016; Cass. n. 20419 del 2014). Ne segue che la presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo al valore normale è soppressa e il giudice può desumere attività non dichiarate da presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Il giudice di merito ha correttamente valorizzato mutui, valori OMI e dichiarazioni degli acquirenti. Le censure della ricorrente mirano a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto dei documenti richiamati, e per mancato confronto con la ratio decidendi. Il quarto motivo è infondato: l’art. 109, comma 2, lett. b), del TUIR, nel testo vigente ratione temporis, considera i corrispettivi delle prestazioni di servizi conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate, e i lavori risultavano eseguiti nel novembre 2005.
Il quinto motivo è fondato: a fronte di una specifica censura sulle sanzioni, proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in appello, la CTR non ha affrontato la questione, incorrendo in omessa pronuncia. Il sesto e il nono motivo sono inammissibili, non essendo stata allegata l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza penale. Il settimo è infondato, avendo il giudice di appello correttamente applicato il principio della soccombenza. L’ottavo è inammissibile per mancata indicazione del fatto storico, del dato, del come, del quando e della decisività richiesti dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. novellato (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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