Contributi pesca per esercitazioni militari e responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 133 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sui giudizi concernenti l’indebita percezione dei contributi pubblici riconosciuti agli operatori economici della pesca in conseguenza delle limitazioni imposte dalle esercitazioni militari, giacché gli indennizzi, pur trovando ragione contingente nello sgombero degli specchi d’acqua, sono orientati a sostenere il settore e presuppongono la partecipazione dell’operatore al programma pubblico di sostegno, con la conseguenza che la percezione del finanziamento integra un rapporto di servizio sostanziale. La mancata osservanza del requisito dell’esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nel biennio precedente la prima istanza di accesso al beneficio, previsto dal Protocollo d’Intesa Stato/Regione, rende indebita l’intera contribuzione e configura danno erariale, imputabile a titolo di dolo in ragione della diretta correlazione tra la condotta e l’attivazione della domanda in assenza dei presupposti legittimanti. L’ammissione al contributo non genera alcun affidamento tutelabile, non pregiudicando l’esercizio dei controlli successivi.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa individuale di pesca operante nel periodo 2019-2021, chiedendone la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale quantificato in euro 63.776,83, asseritamente cagionato al Comune di Arbus per la percezione, in assenza dei presupposti legittimanti, degli indennizzi previsti dall’art. 332 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) in favore degli operatori della pesca interessati dagli sgomberi degli specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca.
Secondo l’organo requirente, il convenuto non avrebbe rispettato i requisiti fissati dal Protocollo d’Intesa Stato/Regione, segnatamente la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assistenziali e l’esercizio dell’attività di pesca per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la prima richiesta di indennizzo. Il convenuto ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo la natura sostanzialmente indennitaria del contributo, e nel merito l’insussistenza delle contestazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, in coerenza con i precedenti della Sezione. Il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca, se da un lato trova ragione contingente nello sgombero degli specchi d’acqua in concomitanza con le esercitazioni militari, dall’altro è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare la dismissione delle attività. Gli operatori sono chiamati a partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione dell’attività nonostante i blocchi temporanei, con la conseguenza che la percezione dei contributi rientra in un rapporto di servizio sostanziale.
Nel merito, la domanda è stata accolta parzialmente. Dalla documentazione emerge che l’impresa ha iniziato l’attività di pesca nel 2019, come attestato dal certificato di iscrizione presso la Capitaneria di Porto, e ha richiesto il contributo per lo stesso anno senza rispettare il requisito dell’art. 3, comma 3, del Protocollo d’Intesa, che subordina la contribuzione all’esercizio di almeno 120 giorni di pesca nelle zone interessate nei due anni precedenti la richiesta. Il Collegio ha ritenuto il requisito riferito, per ragionevolezza, al medesimo operatore che formula la richiesta, il quale deve rivestire la qualità di armatore di un’imbarcazione, e ha escluso che possa soddisfarsi con 120 giorni in un’unica annualità.
Non è stato accolto l’argomento dell’affidamento ingenerato dall’ammissione al contributo, poiché il vaglio positivo della domanda non preclude i controlli successivi. Per le annualità 2019 e 2020 il requisito non risultava soddisfatto e la liquidazione è stata percepita indebitamente, con addebito dell’intero ammontare alla responsabilità esclusiva del convenuto, comprensivo della quota relativa alla remunerazione del soggetto imbarcato.
Diversa la conclusione per il 2021: non risultano violate le norme del Protocollo e non sono state allegate evidenze probatorie sufficienti per escludere l’esercizio dell’attività. La limitatezza delle fatture non è sufficiente, comprovando anzi l’esercizio dell’attività e non escludendo altre forme di utilizzo, quale il consumo familiare. Il Collegio ha quindi ravvisato il danno erariale di euro 49.583,55, con dolo e nesso di causalità, disponendo la rivalutazione dal 31.12.2021 e gli interessi legali dalla pubblicazione, con spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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