Indennizzi pesca per esercitazioni militari: danno erariale e giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 132 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia sull’indebita percezione dei contributi pubblici riconosciuti agli operatori economici della pesca in conseguenza delle limitazioni imposte dalle esercitazioni militari. Il finanziamento, pur trovando ragione contingente nello sgombero degli specchi d’acqua, è orientato a sostenere il settore ed evitare la dismissione delle attività: la sua percezione rientra in un rapporto di servizio sostanziale. Costituisce danno erariale, imputabile a titolo di dolo, l’indennizzo liquidato in assenza dei requisiti previsti dal Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa e Regione, segnatamente il previo esercizio biennale dell’attività di pesca e la regolarità contributiva dei soggetti imbarcati. Il requisito dei centoventi giorni va riferito all’annualità della prima domanda di finanziamento, non alla data di presentazione della domanda.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale esercente attività di pesca, convenendolo per il risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in euro 67.337,02, asseritamente cagionato al Comune che aveva erogato i contributi. Gli indennizzi erano stati riconosciuti, per le annualità dal 2016 al 2021, agli operatori della pesca interessati dagli sgomberi degli specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66/2010.
Secondo l’organo requirente, l’impresa non avrebbe rispettato i requisiti del Protocollo d’Intesa tra Comando Militare della Sardegna e Regione: mancata regolare iscrizione ai ruoli previdenziali di un soggetto imbarcato, difetto dell’esercizio dei centoventi giorni di pesca nel biennio precedente e dichiarazioni inesatte. Il convenuto ha eccepito che i modelli di domanda non contemplavano tali attestazioni, che il biennio andava riferito alla data di presentazione della domanda e che l’obbligo contributivo riguardava il solo armatore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto affermato d’ufficio la sussistenza della propria giurisdizione, non eccepita dalla difesa. Il Collegio ha richiamato i propri precedenti — tra cui la sentenza n. 16/2017, confermata in appello, e la sentenza n. 84 del 2023 — e ha qualificato il rapporto in termini di servizio sostanziale: gli operatori partecipano a un programma pubblico di sostegno proseguendo l’attività nonostante i blocchi temporanei, con conseguente competenza del giudice contabile in tutti i casi di indebita fruizione dei contributi.
Nel merito, la domanda è stata accolta solo in parte. Dalla documentazione emerge che l’impresa ha iniziato l’attività di pesca nel 2016, come da iscrizione presso la Capitaneria di Porto. Ha tuttavia richiesto il contributo per il medesimo anno senza rispettare l’art. 3, comma 3, del Protocollo d’Intesa, che subordina l’ammissione all’esercizio di almeno centoventi giorni di pesca nelle zone interessate nei due anni precedenti la richiesta, in accordo con la normativa sulla tracciabilità.
Il Collegio ha respinto le eccezioni difensive. I requisiti dovevano essere conosciuti e rispettati prima di presentare domanda, e l’ammissione al finanziamento non preclude i controlli successivi. Quanto al dies a quo, lo scopo della norma è concentrare l’aiuto su chi già opera nel settore: rileva l’annualità della prima domanda di finanziamento, non la data di presentazione. Per le annualità 2016 e 2017 la liquidazione è dunque indebita. Il finanziamento è risultato indebito anche per il soggetto imbarcato privo di regolarità contributiva, poiché il requisito previsto dal Protocollo non riguarda il solo armatore ma si estende a tutti gli imbarcati.
Il danno erariale è stato così quantificato in euro 35.411,49 e imputato a titolo di dolo, per la condotta direttamente correlata all’attivazione della domanda in assenza dei presupposti. Per le annualità successive la domanda è stata invece rigettata: la mancata reperibilità di un’imbarcazione non è imputabile al convenuto, che ne aveva ceduto la proprietà, e la stessa Guardia di Finanza ha ammesso che entrambe le unità avrebbero potuto operare nelle aree interdette. La limitatezza dei conferimenti documentati non esclude l’esercizio dell’attività, essendo possibili altre forme di utilizzo.
La somma, rivalutata dal 31.12.2019, è gravata degli interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 74,47.
Nota della Redazione
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