Aumento di capitale sociale e acquisto di partecipazione: escluso l’esame ex art. 5 TUSP per il socio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 48 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, anche mediante conferimento di ramo d’azienda, deliberata da un socio non integra una nuova acquisizione di partecipazione e non è soggetta al controllo preliminare della Corte dei conti previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. L’assunzione della qualità di socio segna il confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti. La procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio.

Il Fatto

Il Comune di Mezzana Mortigliengo ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28 aprile 2026, con la quale ha approvato la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società in house “Biella Casale Vercelli Valsesia acque – Società per Azioni”. L’operazione, deliberata dall’Assemblea dei soci in data 25 febbraio 2026, prevedeva la liberazione dell’aumento mediante il conferimento, da parte dei soci, dei rami d’azienda costituiti dalle reti e infrastrutture idriche di rispettiva proprietà. L’ente deteneva una partecipazione indiretta nella società, in qualità di socio della Cordar SpA Biella Servizi.

La delibera consiliare, dando atto che l’operazione avveniva proporzionalmente alle quote già possedute, ha confermato il consenso già prestato in sede assembleare quale espressione del controllo analogo congiunto. L’atto è stato trasmesso alla Corte dei conti “a solo titolo informativo”, in conformità all’orientamento delle Sezioni Riunite di cui alla Sentenza n. 11/2019.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente rilevato che la trasmissione della delibera non può più avvenire a meri fini conoscitivi. A seguito della novella di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 188, l’attuale formulazione dell’art. 5, comma 3, TUSP prevede che la Corte dei conti deliberi, entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Nel merito, la Sezione ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022, secondo cui l’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni non riguarda le operazioni di trasformazione, fusione e sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comportino anche l’acquisto della posizione di socio. L’assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti da sottoporre all’esame della Corte.

Il Collegio ha poi applicato tale principio alla fattispecie della partecipazione indiretta, richiamando la pronuncia della Sezione Toscana n. 289/2022. In quel caso, all’esercizio del diritto di prelazione non seguiva l’acquisto di una nuova partecipazione indiretta, ma l’incremento di quella già posseduta. Analogamente, nel caso di specie, la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del socio Cordar SpA Biella Servizi non comporta una nuova acquisizione di partecipazione per il Comune di Mezzana Mortigliengo, ma un effetto meramente incrementativo della partecipazione indiretta già detenuta.

La Sezione ha quindi dichiarato il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione consiliare, ritenendola al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 5 TUSP. Restano salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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