Responsabilità contabile del concessionario per la somma una tantum non versata (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 6 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di una rivendita di generi di monopolio, che abbia ricevuto l’affidamento in concessione mediante trattativa privata, è tenuto al versamento della somma una tantum prevista dall’art. 12 legge n. 25/1986. Il mancato integrale pagamento di tale somma integra danno da mancata entrata e legittima la condanna della Corte dei conti al pagamento di quanto ancora effettivamente dovuto, al netto di quanto versato all’agente della riscossione. Non è invece ravvisabile il danno da disservizio quando la domanda attorea non alleghi e dimostri voci di pregiudizio ulteriori rispetto all’inadempimento dell’obbligo di integrale pagamento dell’una tantum, né condotte connotate da disvalore di rilevanza penale. Le spese di giustizia seguono la soccombenza, anche in caso di accoglimento solo parziale della domanda.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio l’ex concessionaria di una rivendita di generi di monopolio del comune di Budrio, chiedendo la condanna al pagamento di euro 8.929,98, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La somma richiesta si componeva di due voci: il mancato integrale pagamento della una tantum prevista dall’art. 12 legge n. 25/1986, pari a euro 8.851,04 al netto di quanto versato all’agente della riscossione al 16 giugno 2025, e il danno da disservizio, pari a euro 78,94. L’importo dell’una tantum era stato oggetto di rateizzazione della relativa cartella di pagamento. La convenuta è rimasta contumace.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, rilevata la regolare notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la domanda in relazione al danno da mancata entrata. Sussistono tutti i presupposti e gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il mancato versamento di quanto ancora effettivamente dovuto, in forza del cessato rapporto concessorio, a titolo di somma una tantum secondo l’art. 12 legge n. 25/1986. Il titolo dell’obbligo risiede nella circostanza che l’affidamento in concessione della ricevitoria era avvenuto mediante trattativa privata.

La Corte ha invece respinto la domanda quanto al danno da disservizio. Non risultano ravvisabili, nel caso concreto, voci di danno ulteriori rispetto all’inadempimento dell’obbligo di integrale pagamento dell’una tantum. A sostegno di tale conclusione la Sezione richiama la sentenza di questa Sezione n. 126 del 7 novembre 2025. Parimenti, non emergono condotte connotate da disvalore di rilevanza penale, come affermato dalla Sez. II App., sentenza n. 149/2025.

In parziale accoglimento della domanda, la Corte ha condannato la convenuta al pagamento di euro 8.851,04 — al netto di quanto versato all’agente della riscossione dal 16 giugno 2025 alla data di deposito della sentenza — a titolo di somma una tantum ex art. 12 legge n. 25/1986, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La convenuta è stata inoltre condannata alle spese di giustizia, liquidate in euro 64,00, secondo la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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