Contributi pescatori per esercitazioni militari: rileva l’appartenenza alla marineria (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 34 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il finanziamento pubblico in favore degli operatori della pesca, previsto per compensare le limitazioni imposte dalle esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, è subordinato al solo requisito dell’appartenenza alla marineria del Compartimento marittimo di Oristano. Non è richiesto che il beneficiario dimostri di aver concretamente esercitato la pesca nell’area temporaneamente interdetta. Il nocumento risarcibile non si esaurisce nell’impossibilità di pescare negli specchi d’acqua sgomberati, ma si estende alla riduzione complessiva della produttività del comparto e alla limitazione delle potenzialità di investimento. Ne deriva la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla contestata percezione dei contributi, qualificabile in termini di rapporto di servizio sostanziale.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio una società cooperativa di pescatori e il suo legale rappresentante, in proprio e in qualità di rappresentante della cooperativa, chiedendo la condanna al risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in oltre 242.000 euro. Il danno sarebbe derivato dalla percezione, per le annualità dal 2015 al 2019, di contributi pubblici erogati dal Ministero della Difesa in favore degli operatori economici della pesca penalizzati dagli sgomberi di specchi d’acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’art. 332 del d.lgs. n. 66 del 2010.
Secondo la prospettazione accusatoria, le imbarcazioni della cooperativa, a remi e di ridotte dimensioni, non avrebbero potuto raggiungere il mare interdetto, con conseguente insussistenza di alcun nocumento indennizzabile. L’organo requirente contestava la condotta come dolosa e ne deduceva l’occultamento doloso del danno, ipotizzando che il disvelamento fosse avvenuto solo a conclusione delle indagini della Guardia di Finanza. I convenuti si costituivano eccependo la prescrizione del credito e contestando nel merito la ricostruzione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha verificato d’ufficio la propria giurisdizione, affermandola in coerenza con i propri precedenti (sentenze n. 16/2017, n. 238/2018 confermata dalla n. 316/2020 della Sezione Prima centrale d’appello, n. 84 del 2023, ordinanze n. 26 e n. 27 del 2024). Il Collegio ha osservato che il finanziamento, pur trovando ragione contingente nello sgombero degli specchi d’acqua, è orientato a favorire il settore ed evitare la dismissione delle attività. Gli operatori partecipano al programma di sostegno proseguendo l’attività nonostante i blocchi temporanei, con la conseguenza che la percezione dei contributi rientra in un rapporto di servizio sostanziale.
L’eccezione di prescrizione è stata rigettata. A fronte della prospettazione dell’organo requirente, secondo cui i convenuti avrebbero sottaciuto l’insussistenza dei presupposti per accedere ai ristori, con possibilità per l’amministrazione di esercitare il credito restitutorio solo alla data di completamento dell’indagine della Guardia di Finanza, il termine quinquennale non poteva ritenersi maturato.
Nel merito, la domanda risarcitoria è stata rigettata. È risultato incontestato che la cooperativa fosse iscritta nella marineria del Comparto Marittimo di Oristano e che in tale qualità avesse beneficiato del sostegno. Il presupposto normativo di accesso, contenuto nell’art. 2 del Protocollo tra Ministero della Difesa e Regione Sardegna del 26.10.2016, risiedeva nell’appartenenza alla marineria interessata, senza distinzioni tra imbarcazioni ormeggiate in porto, alate in riva o in acque interne collegate al mare. La clausola esclude le sole marinerie iscritte al Circondario marittimo di Bosa e quelle operanti nelle acque interne non aventi sbocco sul mare.
Sulla base della documentazione fotografica prodotta, il Collegio ha ritenuto dimostrato che la laguna di ormeggio fosse collegata al mare e concretamente navigabile, con conseguente ammissibilità soggettiva alla contribuzione. Quanto all’assunto della Procura, secondo cui le imbarcazioni non avrebbero potuto raggiungere lo specchio d’acqua delle esercitazioni, la Sezione ha richiamato il proprio orientamento (sentenza n. 238/2018, confermata dalla n. 316/2020): l’indennizzo non compensa l’assoluta impossibilità di pescare durante le esercitazioni, ma tiene indenni gli operatori dagli effetti negativi derivanti dagli sgomberi.
Il nocumento non può quindi correlarsi esclusivamente all’impossibilità di pescare nelle aree interdette, ma si estende alla concentrazione di più operatori in un ambito marittimo ristretto, con riduzione della produttività complessiva del comparto, e alla limitazione delle potenzialità di investimento per l’impossibilità di estendere l’attività in un’area potenzialmente idonea alla pesca. In ragione dell’assenza di responsabilità, la Sezione ha liquidato d’ufficio le spese di giudizio a carico del Ministero della Difesa in euro 3.000,00, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, applicando l’art. 31, comma 2, c.g.c. e i criteri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Nota della Redazione
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