Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per integrale versamento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 29 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del codice di giustizia contabile si articola in due fasi: il decreto di accoglimento che determina la somma dovuta e assegna il termine per il versamento, e la successiva declaratoria di estinzione del giudizio. Il giudice dichiara estinto il giudizio, ai sensi del comma 8 dell’art. 130, quando il convenuto provvede al versamento integrale della somma stabilita in favore dell’amministrazione danneggiata nel termine assegnato. Il pagamento non è una causa di improcedibilità sopravvenuta, ma l’adempimento che perfeziona il modulo definitorio anticipato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto.
Il Fatto
La Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti ha citato in giudizio il direttore di un servizio informatico associato tra enti locali, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale indiretto per complessivi euro 42.855,88, oltre rivalutazione e interessi legali. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto aveva adottato una determinazione dirigenziale relativa a una procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di categoria C1, pubblicata in chiaro sull’albo pretorio online e nella sezione “amministrazione trasparente” degli enti coinvolti.
Quella pubblicazione aveva determinato l’apertura di un procedimento davanti all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l’irrogazione di due sanzioni pecuniarie, ciascuna di euro 20.000,00, a carico del Comune danneggiato. Seguivano l’iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento e il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, primo comma, lett. e), del d.lgs. n. 267 del 2000. La Procura contestava la responsabilità per colpa grave, per violazione degli artt. 4, 19 e 162 del d.lgs. n. 196 del 2003.
La Motivazione della Corte
Il convenuto, nella memoria di costituzione, ha formulato istanza di definizione del procedimento con rito abbreviato, offrendo in pagamento la somma complessiva di euro 15.000,00 e allegando il parere favorevole della Procura Regionale. Il Collegio ha verificato l’assenza degli elementi ostativi rilevabili dall’art. 130 del codice di giustizia contabile, con particolare riguardo all’assenza di illecito arricchimento.
La richiesta è stata accolta con decreto n. 9/2025, depositato il 1° dicembre 2025, che ha determinato in euro 15.000,00 la somma dovuta per la definizione del giudizio e ha assegnato al convenuto il termine di trenta giorni dalla comunicazione per il versamento in favore del Comune danneggiato, con onere di depositare prova dell’avvenuto pagamento e quietanza.
Dalla documentazione acquisita è emerso che il convenuto ha effettuato il versamento il 2 dicembre 2025 e che l’amministrazione ha rilasciato quietanza il giorno successivo, con integrale adempimento nel termine assegnato.
In camera di consiglio tutte le parti hanno concordemente chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per l’avvenuto versamento. Il Collegio, applicando l’art. 130, comma 8, del d.lgs. n. 174/2016, ha dichiarato estinto il giudizio, disponendo che le spese seguano la soccombenza e liquidandole in euro 128,00 a carico del convenuto.
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Nota della Redazione
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