Contributi previdenziali, avviso di addebito e giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 32959 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi previdenziali omessi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice tributario. L’avviso di addebito ha sostituito, dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’art. 30 d.l. n. 78/2010 conv. con modif. con legge n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell’Istituto. Le controversie in questione hanno ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, rispetto al quale il contribuente può proporre, a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro. È irrilevante che la pretesa creditoria dell’INPS sia nata da un accertamento tributario compiuto dall’Agenzia delle Entrate.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione, davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, avverso un avviso di addebito emesso dall’INPS e notificato il 30 ottobre 2012, per inadempienza alle note di rettifica di DM10 relative al periodo da marzo 2010 a febbraio 2011.

Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario, sul presupposto che la controversia concernesse prestazioni patrimoniali imposte e che venissero in rilievo vizi della cartella relativi alla legittimazione dell’Istituto, al titolo esecutivo e alla decadenza. Riassunta la causa, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia sollevava conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite risolvono il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario, in continuità con una serie di precedenti regolatori della giurisdizione in controversie analoghe, tra cui Sez. Un. n. 18090 del 2024, Sez. Un. n. 18631 del 2024, Sez. Un. n. 19461 del 2024, Sez. Un. n. 4851 del 2025 e Sez. Un. n. 8720 del 2025.

Il percorso argomentativo muove dall’estensione della disciplina della riscossione mediante ruolo ai contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali. In questo ambito rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui si discuta della legittimità dell’avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall’INPS. L’avviso ha sostituito, dal 1° gennaio 2011, la cartella di pagamento per i crediti previdenziali dell’Istituto, in forza dell’art. 30 d.l. n. 78/2010.

La Corte qualifica la materia come attinente a diritti e obblighi del rapporto previdenziale. Davanti alla richiesta di versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Non rileva che la pretesa creditoria dell’INPS trovi origine in un accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate, perché ciò non sposta il thema decidendum sul terreno tributario.

Nel caso concreto, l’oggetto del giudizio è l’impugnazione dell’avviso di addebito per inadempimento alle note di rettifica da DM10 relative alla contribuzione previdenziale di una dipendente. Risulta pertanto inconferente il richiamo del giudice del lavoro all’ordinanza Sez. Un. n. 30756 del 2018, concernente un’opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento fondato su cartella emessa per credito tributario. Le Sezioni Unite dichiarano quindi la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge, e nulla dispongono per le spese trattandosi di regolamento d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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