Interpretazione accordo aziendale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32958 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti negoziali, e tra questi degli accordi aziendali, si sostanzia in un accertamento di fatto riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni ermeneutici e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Per far valere la violazione dei canoni occorre indicare specificamente le regole asseritamente violate e precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. È pertanto inammissibile il motivo che, senza prospettare alcuna violazione dei canoni, si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi già esaminati in sede di merito. L’interpretazione data dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania ha accolto l’appello dei lavoratori e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società al risarcimento del danno pari alle differenze retributive per un’ora giornaliera di lavoro non corrisposta, nel periodo compreso tra la notifica del ricorso introduttivo e la cessazione della gestione dell’appalto. La Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno.

I giudici di appello hanno ritenuto che l’accordo sindacale del 5 luglio 2011 legittimasse la società a impiegare i lavoratori a tempo parziale per cinque ore giornaliere solo fino al 30 ottobre 2011, ma non per l’intera durata della gestione del servizio, protratta dalle proroghe del sindaco. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dei criteri di interpretazione del contratto.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. nell’interpretazione dell’accordo sindacale. La società censura la decisione d’appello per avere estrapolato una sola dichiarazione resa in premessa dalle Rsa e per averle attribuito un significato distorto.

La Corte richiama i principi consolidati: l’interpretazione degli atti negoziali è accertamento di fatto riservato al giudice del merito, con sindacato di legittimità limitato al rispetto dei canoni ermeneutici e alla verifica di una motivazione logica e coerente. La Corte cita, tra le altre, Cass. n. 9070 del 2013, Cass. n. 12360 del 2014, Cass. n. 22318 del 2023 e Cass. n. 22536 del 2007.

Da tali principi discende che la critica di legittimità deve indicare le regole legali di interpretazione asseritamente violate e precisare in che modo il giudice del merito se ne sia discostato. Non è sufficiente proporre una lettura diversa degli stessi elementi. L’interpretazione del giudice del merito, per sottrarsi al sindacato, deve essere una delle possibili e plausibili, non necessariamente l’unica o la migliore in astratto.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha interpretato l’accordo aziendale in coerenza con il suo significato letterale, valorizzando le dichiarazioni delle Rsa che avevano subordinato la disponibilità ad accettare le condizioni attuali alla condizione del ripristino dei livelli di full time entro tre mesi. Il motivo di ricorso, addebitando ai giudici di merito il travisamento di quelle dichiarazioni, non prospetta alcuna violazione dei canoni ermeneutici, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa: come tale inammissibile.

Il ricorso è pertanto respinto. La Corte non provvede sulle spese di legittimità, poiché la controparte non ha svolto difese, e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *