Nessun danno erariale senza prova del pregiudizio da contributo PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 127 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi pubblici di origine comunitaria destinati al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale, il danno erariale non può essere desunto dalla mera irregolarità della pratica o dalla contestazione di violazioni del bando. Esso costituisce un elemento costitutivo della fattispecie e deve essere provato dalla Procura regionale, che è tenuta a dimostrare la concreta perdita patrimoniale subita dall’ente pagatore. Ove la domanda di contributo sia stata rimodulata con esclusione dei lavori privi di titolo edilizio, viene meno la fattispecie dannosa riferita a tali opere. La qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, con il solo ausilio di familiari nelle lavorazioni più gravose, è idonea a legittimare la richiesta di contributo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la titolare di un’impresa agricola individuale chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’ente pagatore, di euro 47.971,12 oltre rivalutazione e interessi. La somma corrisponde ai contributi erogati nell’ambito di un Programma di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per un progetto di ammodernamento aziendale.

Secondo la prospettazione attorea, la convenuta avrebbe falsamente rappresentato la sussistenza delle condizioni di accesso al contributo, con condotta connotata da dolo: opere edilizie eseguite in assenza dei titoli abilitativi, immobili non censiti in catasto, gestione aziendale di fatto ascrivibile a terzi, mancata attivazione del mutuo di cofinanziamento e sospetta falsità delle fatture relative alle recinzioni. La convenuta ha contestato integralmente la ricostruzione, deducendo la rimodulazione del progetto con stralcio delle opere edilizie e la regolarità delle restanti lavorazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della vicenda nella mancata prova del danno. Dalla documentazione versata agli atti, sia dalla Procura sia dalla difesa, emerge che la domanda di contributo era stata riformulata e che nelle richieste di pagamento erano stati esclusi i lavori relativi al fabbricato contestato, in quanto privo degli idonei titoli edilizi già al momento della domanda originaria.

Su questa base cade la fattispecie dannosa relativa alla costruzione dell’immobile, prospettata con riguardo all’assenza di documenti giustificativi della spesa e alla mancata attivazione del mutuo. Lo stralcio delle opere edilizie priva di fondamento la contestazione del difetto di cantierabilità e di agibilità, requisiti riferibili alle sole opere escluse dal finanziamento.

La Corte esclude inoltre qualsiasi coinvolgimento della convenuta in circuiti di lavorazioni fittizie tra imprese agricole. La convenuta non ha eseguito lavori per altri e non risultano a suo carico false fatturazioni. L’essersi avvalsa della consulenza dello stesso agronomo di altre imprese coinvolte non implica di per sé la partecipazione ad attività illecite.

Il Collegio ritiene invece corretta e supportata da prove la ricostruzione difensiva: le recinzioni sono state commissionate a un’impresa edile e pagate con fondi propri, senza necessità di accendere il mutuo inizialmente previsto, poiché l’importo si era ridotto dopo lo stralcio del fabbricato. Né assume rilievo la circostanza che la convenuta si facesse aiutare dai familiari nelle lavorazioni più gravose, non essendo ciò incompatibile con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

La richiesta della Procura non trova dunque adeguato supporto nella documentazione in atti e la mancanza di prova sulla sussistenza del danno conduce al rigetto della domanda, con assoluzione della convenuta. Essendo il proscioglimento nel merito, la Corte liquida in suo favore gli onorari difensivi, a carico dell’ente pagatore, in applicazione dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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