Motivazione apparente e legittimazione passiva nel parere del Comitato di verifica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 214 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., l’appello è consentito per i soli motivi di diritto e le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio sono questioni di fatto. È tuttavia ammissibile l’appello che deduca il difetto assoluto o l’apparente motivazione della sentenza gravata, poiché tale vizio integra un motivo di diritto. La motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non risponde alle deduzioni della parte, specie in presenza di documentazione medica di segno opposto. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è atto consultivo endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Fatto
Un sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio ha impugnato i decreti con cui il Ministero dell’Interno, sulla base di due pareri del Comitato di verifica, non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, chiedendone l’accertamento quale presupposto del futuro trattamento di privilegio. La Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 201/2021, ha respinto il ricorso ritenendo non provato il nesso di causalità e generica la consulenza di parte, negando la C.T.U.
L’interessato ha proposto appello principale; il Ministero dell’Economia ha resistito e ha spiegato appello incidentale per il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce gli appelli, proposti separatamente contro la medesima sentenza, e affronta in via prioritaria quello incidentale. L’eccezione di tardività è respinta: l’atto risulta notificato a mezzo posta con piego consegnato in data 7 dicembre 2022, come da a.r. in atti, e non nel gennaio 2025. La questione, peraltro, sarebbe stata rilevabile anche d’ufficio.
Nel merito, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, operante presso il Ministero dell’Economia, è qualificato come atto consultivo endoprocedimentale, privo di diretta lesività e presupposto del decreto conclusivo di esclusiva spettanza dell’amministrazione di appartenenza. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e la sua estromissione.
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di previa istanza pensionistica, la Corte richiama il principio di unicità dell’accertamento tecnico dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001 e le Sezioni riunite n. 12/2023: è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, di fronte al diniego amministrativo, chieda in sede giudiziale l’accertamento della dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio.
Sull’appello principale, la Corte muove dall’art. 170 c.g.c. e dai criteri delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000: il difetto di motivazione è deducibile in appello solo se la sentenza manchi del tutto di motivazione o presenti motivazione apparente. La sentenza impugnata non spiega le ragioni della mancata considerazione della documentazione medica, limitandosi ad accettare le conclusioni del Comitato, e trascura conclusioni divergenti senza confutarle.
La Corte rileva il contrasto interno alla stessa sentenza, che in fatto dà atto delle dettagliate argomentazioni dell’interessato e in motivazione le svaluta. L’omesso ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, giustificato dal non voler sopperire alle lacune della parte, non ha consentito una congrua motivazione. L’appello è accolto e gli atti sono rimessi al primo giudice, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., con regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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