Indebito su pensione di reversibilità: obblighi di informativa e ripetibilità (Corte dei Conti Sez. III App. n. 21 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico costituitosi sul trattamento di reversibilità collegato al reddito del beneficiario, il percettore che abbia assolto agli obblighi di informativa di cui agli artt. 86, co. 4, e 197, co. 7, del d.P.R. n. 1092/1973 — assolvibili, dal 31 maggio 2010, anche mediante la dichiarazione reddituale trasmessa all’Amministrazione finanziaria — non può vedersi contestare la ripetibilità delle somme corrisposte in più oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 5, co. 4, del d.P.R. n. 429/1986. La buona fede del pensionato è presunta e il mancato assolvimento degli obblighi informativi non può, di per sé, fondare un legittimo affidamento in capo all’ente erogatore che, in assenza di dolo del beneficiario, non è legittimato a recuperare le somme oltre l’anno civile successivo a quello di verificazione dei redditi.

Il Fatto

La vicenda riguarda una pensionata titolare di due trattamenti previdenziali pubblici: una pensione diretta a carico della gestione degli enti locali e una pensione di reversibilità erogata dal Fondo del personale delle Ferrovie dello Stato. Con due note del 1° marzo 2019, l’INPS contestava alla pensionata un indebito complessivo di euro 31.664,86, di cui euro 28.274,25 per indennità integrativa speciale corrisposta sul trattamento di reversibilità dal 1° gennaio 1996 al 31 luglio 2005 e euro 3.390,61 per differenze analoghe dal 1° marzo 2009 al 31 marzo 2019.

Respinti i ricorsi amministrativi, la pensionata conveniva in giudizio l’Istituto. Il Tribunale civile di Lecce declinava la giurisdizione in favore della Corte dei conti, davanti alla quale il giudizio era riassunto. La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con sentenza n. 34/2023, dichiarava l’irripetibilità delle somme, ravvisando un legittimo affidamento del percettore in buona fede. L’INPS proponeva appello alla Sezione Terza Centrale.

La Motivazione della Corte

L’appello è parzialmente fondato. La Sezione rileva anzitutto che la disciplina dell’art. 13 della legge n. 412/1991, invocata dall’Istituto, è rivolta esclusivamente alle prestazioni dell’Assicurazione generale obbligatoria, mentre per le gestioni pubbliche operano gli artt. 203-206 del d.P.R. n. 1092/1973. Le due discipline non coincidono: per la gestione privata la revoca può avvenire per errore di qualsiasi natura, per quella pubblica solo per errore di fatto o di calcolo, non per errore di diritto.

La fattispecie non rientra nel perimetro delle Sezioni riunite n. 7/2007/QM e n. 2/2012/QM, che riguardano l’indebito da scostamento tra rateo provvisorio e definitivo. Si tratta, piuttosto, di un indebito da superamento dei limiti reddituali sul trattamento di reversibilità, che impone il solo adeguamento della prestazione economica alle soglie di cumulabilità fissate dall’art. 1, co. 41, della legge n. 335/1995, senza adozione di alcun provvedimento formale di modifica del trattamento definitivo.

La Corte ricostruisce con ampiezza il regime degli obblighi di informativa. Dal 31 maggio 2010, con l’art. 13, co. 6, lett. c), del d.l. n. 78/2010, la comunicazione dei redditi incidenti sulle prestazioni ai superstiti può essere assolta mediante la dichiarazione trasmessa all’Agenzia delle entrate, secondo un regime di alternatività tra i sistemi di comunicazione. L’obbligo verso l’ente previdenziale resta solo per i redditi non rappresentabili nel modello fiscale o per i dati non già nella disponibilità dell’Istituto. Il Casellario centrale dei pensionati consente agli enti erogatori di acquisire d’ufficio le informazioni rilevanti.

Pertanto, avendo la pensionata assolto ai propri obblighi informativi e non emergendo alcun profilo di dolo, gli atti di contestazione del 1° marzo 2019 sono tardivi rispetto agli indebiti maturati fino al 31 dicembre 2016: la buona fede è presunta e il suo contrario deve essere provato da chi lo contesta. Il dolo, del resto, è indirettamente escluso dalla stessa condotta dell’Istituto, che ha applicato l’abbuono di cui all’art. 38, co. 7, della legge n. 448/2001, subordinandolo all’assenza di dolo del beneficiario.

Diverso è l’esito per le somme indebite degli anni 2017, 2018 e 2019, conoscibili rispettivamente nel 2018, 2019 e 2020: per queste il recupero, intimato il 1° marzo 2019, è tempestivo. Non si configura domanda nuova, poiché l’Istituto ha sin dall’origine sostenuto la ripetibilità dell’intero indebito, limitandosi in via subordinata a restringerne il perimetro. L’appello è dunque accolto nei limiti delle somme erogate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2019, da restituire in sola sorte capitale, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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