Estinzione del giudizio di conto per tardività della relazione istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 157 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul conto si estingue ex lege qualora la relazione istruttoria prevista dall’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. sia depositata oltre il quinquennio decorrente dal deposito del conto presso la segreteria, senza che siano state elevate contestazioni ai sensi dell’art. 150 cod. giust. cont. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo, e risponde a esigenze di certezza giuridica e di tutela dell’agente contabile. Il successivo reinvio del medesimo conto attraverso il sistema informativo SIRECO non assume valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo riconducibile alle cause tassativamente previste dalla legge. Le disfunzioni del sistema informatico e la fase transitoria di avvio del nuovo applicativo non giustificano il superamento del termine.
Il Fatto
Due agenti contabili succedutisi nella gestione del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2017 venivano chiamati a rendere il conto relativo alla propria gestione. Il conto giudiziale, riferibile a entrambi, veniva trasmesso all’amministrazione di appartenenza e presentato a mezzo PEC in data 17 luglio 2018.
Il magistrato istruttore, in sede di relazione, rilevava numerose irregolarità della gestione e della rendicontazione e chiedeva di sottoporre il conto all’esame del Collegio, escludendo il discarico degli agenti. Gli agenti si costituivano eccependo in via preliminare l’estinzione del giudizio per tardività della relazione rispetto al termine quinquennale, e insistendo nel merito per la regolarità del conto e l’assenza di ammanchi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. L’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. dispone che il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito presso la segreteria senza che sia stata depositata la relazione dell’art. 145, comma 4, né siano state elevate contestazioni da parte dell’amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero con contestuale istanza di fissazione d’udienza.
La Corte ricostruisce il momento del deposito. Il conto era stato presentato a mezzo PEC il 17 luglio 2018, secondo la disciplina transitoria delle istruzioni tecniche allegate al decreto Presidente Corte dei conti n. 98/2015, che consentiva tale modalità nelle more della registrazione al sistema SIRECO. Il magistrato istruttore aveva invece preso a riferimento la data del 3 dicembre 2019, quando il conto era stato acquisito al sistema informatico, non risultando a sistema la presa in carico del 2018 a causa di disfunzioni operative e della prolungata interruzione del sistema.
Accertato in contraddittorio che il deposito era già avvenuto nel 2018, e che l’acquisizione a sistema del 2019 era solo il frutto del reinvio del medesimo conto, il Collegio rileva che la relazione istruttoria risulta sottoscritta e inserita a sistema in data 3 dicembre 2024. Il termine quinquennale era dunque ampiamente decorso.
Il Collegio puntualizza che al reinvio tramite SIRECO non può attribuirsi valenza interruttiva o novativa. L’interruzione del termine è prevista in via tassativa dalla legge. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio dell’agente contabile equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito, in contrasto con la coerenza sistematica della disciplina.
Nessun rilievo assumono, infine, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 e la sospensione emergenziale dell’art. 85 d.l. n. 18/2020, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con effetto prodotto ex lege e nessuna statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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