Contributo di bonifica riscuotibile mediante ruolo per clausola di continuità (Cass. civ. Sez. V n. 25818 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette, in forza dell’art. 21 r.d. n. 215/1933, che continua ad applicarsi per effetto della clausola di continuità di cui all’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 46/1999, che assicura l’ultravigenza del sistema anteriore. Tale modalità di riscossione non è stata soppressa dall’abrogazione disposta dall’art. 14, comma 14-ter, legge n. 246/2005, né trova ostacolo nella disciplina dell’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi. Il contribuente è sempre ammesso a provare l’insussistenza del beneficio fondiario anche senza aver impugnato il piano di classifica in sede amministrativa; ove tale prova sia raggiunta, il giudice tributario disapplica l’atto generale illegittimo. La mancata approvazione del piano non comporta l’illegittimità della pretesa, ma solo l’inoperatività della presunzione di beneficio, con onere probatorio a carico del Consorzio.

Il Fatto

Un contribuente riceveva una cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione, nell’interesse di un consorzio di bonifica, richiedeva il pagamento del contributo per gli anni 2015 e 2016, in relazione a un immobile sito nel perimetro di contribuenza.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello, ritenendo legittima la riscossione tramite ruolo e affermando che gli atti prodromici erano autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo e che, essendo il fondo nel perimetro, spettava al proprietario provare di non aver tratto alcun beneficio. Proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933 e dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l’abrogazione della prima norma avesse travolto il potere di riscuotere a mezzo ruolo. La Corte dichiara la censura inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, primo comma, num. 1), c.p.c. e richiama l’indirizzo costante, da ultimo confermato con la pronuncia n. 11303 del 29 aprile 2025.

Il Collegio ricostruisce la clausola di continuità contenuta nell’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 46/1999, secondo cui continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema. Anche ammesso che l’art. 21 r.d. n. 215/1933 sia stato abrogato, la clausola ha determinato una sorta di ultravigenza della normativa richiamata. Il principio è già stato affrontato a fondo dalla pronuncia n. 8080 del 23 aprile 2020, alla cui motivazione la Corte integralmente rinvia.

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere il giudice di appello spiegato perché l’omessa impugnazione del piano di classifica davanti al TAR ne avrebbe precluso la disapplicazione, in violazione dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992. La Corte respinge la doglianza, richiamando la nozione di motivazione apparente elaborata da Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014: è tale solo la motivazione graficamente esistente ma inidonea a far conoscere l’iter logico seguito.

La sentenza impugnata, motivando per relationem rispetto alla pronuncia di primo grado, si attesta sulla soglia del minimo costituzionale, riproducendo i contenuti mutuati e sottoponendoli a valutazione critica. Su questo punto la Corte corregge la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., chiarendo che il giudice tributario può sempre disapplicare il piano di classifica, ma che la sua contestazione serve a eliminare la presunzione di beneficio e a ripristinare l’ordinario riparto dell’onere della prova.

Nella specie la mancata approvazione del piano per il 2015 e la sua inapplicabilità per il 2016 avevano reso inoperativa la presunzione, ponendo a carico del Consorzio la prova del beneficio. La Corte regionale ha tuttavia ritenuto dimostrata la sussistenza del beneficio fondiario, desunta dalla diminuzione del pericolo idraulico e del dissesto idrogeologico. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione delle condizioni per il versamento di una somma ulteriore a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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