Intimazione di pagamento: va impugnata, altrimenti la pretesa si cristallizza e la prescrizione è preclusa (Cass. trib. 35019/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025 (R.G.N. 21832/2024) — Presidente Paolo Di Marzio, Relatore Giuliano Tartaglione.

Il principio di diritto

“in tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione”.

Il fatto

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 (IRPEF 1995, 22.000 euro), eccependo la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado accoglievano il ricorso, ritenendo non provata la notifica della cartella e comunque prescritta la pretesa. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorreva per cassazione: le due precedenti intimazioni, notificate nel 2014 e nel 2016 e mai impugnate, avevano ormai cristallizzato la pretesa, precludendo l’eccezione di prescrizione.

La motivazione

Il motivo è fondato. L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è equiparabile all’avviso di mora ed è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546/1992, sia per vizi propri sia — in caso di mancata notifica della cartella — per far valere la nullità della sequenza procedimentale o l’estinzione della pretesa (prescrizione). Per il meccanismo dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, la sua impugnazione non è facoltativa ma necessaria: se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Nel caso, le intimazioni del 2014 e 2016, ritualmente notificate e non impugnate, avevano cristallizzato la pretesa; la Corte territoriale ha errato a disattendere l’eccezione dell’Ufficio (nel solco di Cass. n. 6436/2025 e delle Sezioni Unite n. 8279/2008 e n. 26817/2024).

Implicazioni pratiche

L’intimazione di pagamento non è un atto “neutro”: chi vuole contestare la pretesa (anche per mancata notifica della cartella o per prescrizione maturata prima) deve impugnarla nei termini. Lasciarla decorrere consolida definitivamente l’obbligazione, e l’eccezione di prescrizione anteriore resta preclusa in sede di impugnazione del successivo pignoramento. Per il contribuente è quindi decisivo reagire subito contro ogni intimazione/avviso di mora; per l’ente della riscossione, la mancata impugnazione è argomento dirimente. Esito: ricorso dell’Ufficio accolto, sentenza cassata e, decidendo nel merito, rigetto dell’originario ricorso del contribuente; spese compensate.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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