Contributo a fondo perduto “decreto Ristori”: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 34559 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il beneficio non ha natura tributaria, difettando la definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, e non integra neppure un’agevolazione fiscale, presupponendo questa un pregresso rapporto tributario che nella specie manca. La devoluzione di tali controversie alla giurisdizione tributaria, già esclusa in via interpretativa con riguardo al diniego del contributo, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Il criterio di riparto va individuato nel petitum sostanziale, coincidente tanto nel giudizio sull’atto di recupero quanto in quello sul diniego.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado la revoca, disposta dall’Agenzia delle entrate con atto di recupero, del contributo a fondo perduto riconosciuto in forza dell’art. 1 del d.l. n. 137/2020. L’Amministrazione aveva revocato il beneficio perché l’impresa, sebbene titolare di partita Iva, risultava inattiva, e aveva chiesto la restituzione delle somme erogate, irrogando le sanzioni previste dall’art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997.

Il giudice tributario di primo grado dichiarava il difetto di giurisdizione, escludendo la natura tributaria del contributo. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale, quest’ultimo sollevava a sua volta conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione tributaria in forza dell’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, richiamato dall’art. 1 del d.l. n. 137/2020, e invocando a sostegno la sentenza delle Sezioni Unite n. 34851 del 2023.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno anzitutto dichiarato ammissibile il regolamento, perché tempestivamente sollevato, e lo hanno risolto affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Il punto di partenza è il criterio del petitum sostanziale: rileva la concreta posizione giuridica fatta valere, non la qualificazione che le parti ne danno.

La Corte ha richiamato i requisiti che connotano la fattispecie tributaria: la matrice legislativa della prestazione imposta, la doverosità della stessa con ablazione delle somme in favore di un ente pubblico, l’impossibilità per il soggetto passivo di sottrarsi all’obbligo e il nesso con la spesa pubblica. Nel caso del contributo in esame manca la definitiva decurtazione patrimoniale a carico dell’obbligato: si tratta dell’erogazione di una somma da parte dell’Amministrazione, non già dell’imposizione di un prelievo.

Le Sezioni Unite hanno poi censurato la lettura che il giudice rimettente ha dato del proprio precedente. La sentenza n. 34851 del 2023 era stata resa ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. sulla sola impugnazione del diniego di erogazione e aveva escluso, in via interpretativa, l’applicabilità dell’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, riferito letteralmente alle sole controversie relative all’atto di recupero. Il Tribunale ha invece tratto da quella pronuncia un esito opposto, che non trova sostegno nel suo dictum.

Decisivo è il sopravvenuto intervento della Corte costituzionale n. 124 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 137/2020 e dell’art. 25, comma 12, d.l. n. 34/2020, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative all’atto di recupero del contributo. La Consulta ha escluso la natura tributaria del beneficio e la sua qualificazione come agevolazione fiscale, qualificandolo come misura di sostegno economico a favore di soggetti che hanno subito una riduzione dell’attività economica. Da ciò la conseguenza che l’atto di concessione, quello di diniego e quello di ritiro sono tutti privi di natura tributaria.

La Corte ha infine osservato che il petitum sostanziale della controversia sull’atto di recupero è sovrapponibile a quello sulla legittimità del diniego: in entrambi i casi la domanda investe la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere l’agevolazione. Nessun provvedimento sulle spese è stato adottato, trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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