Revoca patrocinio spese Stato solo se domanda non più sub iudice (Cass. civ. Sez. II n. 6817 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di protezione internazionale, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può discendere in via automatica dall’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, della manifesta infondatezza della domanda, quando questa sia ancora sub iudice. La specifica previsione dell’art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25 del 2008 va coordinata con la disciplina generale degli artt. 74, 122 e 136 d.P.R. n. 115 del 2002: costituisce motivo di revoca il dolo o la colpa grave, oppure la rivalutazione giudiziale del giudizio prognostico iniziale. Tuttavia, se l’impugnazione proposta avverso il provvedimento di trasferimento viene poi accolta, l’affermazione di manifesta infondatezza è smentita per tabulas e non può sorreggere la revoca. Il relativo giudizio non è un apprezzamento di fatto incensurabile, ma una valutazione di diritto, sindacabile in cassazione per violazione di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per impugnare il provvedimento di trasferimento in Germania adottato ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), Reg. UE n. 604/2013. Il Tribunale di Roma, con decreto del 14.9.2021, aveva poi revocato l’ammissione, rilevando la manifesta infondatezza della domanda per non avere l’istante dedotto fatti e ragioni idonei a sostenere la competenza di un Paese diverso da quello di destinazione.

Proposta opposizione, il Tribunale l’aveva rigettata con ordinanza n. 68249/2021, depositata il 17.10.2023, richiamando il combinato disposto degli artt. 74, 122 e 136 d.P.R. n. 115/2002 e l’art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25/2008. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., poiché il ricorso avverso il trasferimento, già pendente davanti alla Suprema Corte, era stato poi accolto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina speciale dettata dall’art. 35-bis, comma 17, d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile ratione temporis: quando il ricorrente ammesso al beneficio impugna una decisione della Commissione territoriale e il ricorso è rigettato integralmente, il giudice deve indicare nel decreto di pagamento, adottato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, le ragioni per cui non ritiene le pretese manifestamente infondate ai fini dell’art. 74, comma 2.

Il Collegio ricorda che la revoca è stata ritenuta compatibile con l’art. 24 Cost., perché l’ordinamento assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi, ma non per coltivare domande manifestamente infondate, spettando al giudice di merito stabilire se tale infondatezza sussista (Cass. Sez. 6 n. 24109 del 27.09.2019). Ha altresì richiamato il principio per cui la revoca consegue sia al dolo o alla colpa grave, sia alla rivalutazione del giudizio prognostico iniziale, essendo sufficiente il richiamo del giudice alle ragioni dell’infondatezza (Cass. Sez. 6 n. 27203 del 27.11.2020; Cass. Sez. 6 n. 20002 del 24.09.2020).

Su questa base la Corte opera il passaggio decisivo: quando la domanda è ancora sub iudice, non è ammissibile un automatismo della revoca rispetto alla manifesta infondatezza affermata nel provvedimento impugnato. Diversamente, una volta accolto il ricorso sul provvedimento, nonostante l’affermazione di manifesta infondatezza, la revoca del beneficio resterebbe legittima: esito contraddittorio e irragionevole.

Il Collegio condivide quindi le conclusioni del P.G., secondo cui il giudizio di manifesta infondatezza si fonda sull’erroneo presupposto di poter sanare, nella fase giurisdizionale, l’omissione degli obblighi informativi e del colloquio personale di cui all’art. 5 Reg. UE n. 604/2013. La motivazione impugnata non poggia su un apprezzamento di fatto incensurabile, ma su una erronea valutazione di diritto, smentita per tabulas dall’accoglimento del ricorso deciso con ordinanza n. 25255 del 2024.

Il ricorso è pertanto fondato: la Corte cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *