Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti privo di copertura legislativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9554 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato dagli enti previdenziali privatizzati sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e soggiace alla relativa riserva di legge. L’autonomia regolamentare riconosciuta alle Casse dall’art. 3, co. 12, legge n. 335/1995 opera nei soli limiti delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e degli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico, e non comprende il potere di istituire trattenute su pensioni già definite. La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine, richiesta dall’art. 1, co. 488, legge n. 147/2013, non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo. È pertanto inammissibile, per difetto di interesse ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga la tesi contraria senza argomenti idonei a mutare l’orientamento consolidato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la condanna di primo grado inflitta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti al pagamento, in favore di un iscritto, delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati fino al 2023. Secondo il giudice di appello la Cassa non era legittimata ad applicare il contributo, mancando qualsiasi norma di legge che la autorizzasse, come invece richiesto dall’art. 23 Cost..
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 12, legge n. 335/1995, dell’art. 1, co. 763, legge n. 296/2006 e dell’art. 1, co. 488, legge n. 147/2013, sostenendo che la propria autonomia regolamentare le consentirebbe di applicare il contributo per perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine. L’iscritto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rilevando che il ricorso non contiene argomenti idonei a determinare un mutamento del costante orientamento di legittimità formatosi sulla materia, richiamato in numerose pronunce.
Il collegio ha ribadito che l’autonomia regolamentare della Cassa è circoscritta dall’art. 3, co. 12, legge n. 335/1995 alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e agli altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale perimetro qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti già quantificati ed attribuiti.
Il contributo, come affermato dalla Corte cost. sentenza n. 173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. ed è dunque sottoposto alla riserva di legge. La Corte ha inoltre escluso che la finalità di equilibrio finanziario di lungo termine, posta dall’art. 1, co. 488, legge n. 147/2013 quale condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali, costituisca connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Né la norma di interpretazione autentica del 2013, né la novella dell’art. 1, co. 763, legge n. 296/2006 — che ha modificato il testo dell’art. 3, co. 12, legge n. 335/1995 — attribuiscono alla Cassa il potere di istituire il contributo, risultando esso incompatibile con il sistema del pro rata su cui la novella è intervenuta. La Corte cost. sentenza n. 173/2016 e l’art. 24, co. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, non mutano tale conclusione.
Manifestamente infondata è stata infine ritenuta l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost., poiché il contributo non persegue l’equilibrio finanziario di lungo termine e non comprime illegittimamente l’autonomia della Cassa. I rilievi non sono stati superati dalla memoria della ricorrente. Il giudizio, definito in conformità alla proposta di definizione anticipata non accettata, ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4, cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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