Contributo di solidarietà CNPADC illegittimo e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9555 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti sui ratei di pensione già quantificati e attribuiti costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. ed è perciò soggetto alla riserva di legge. L’autonomia regolamentare della Cassa, delimitata dall’art. 3, co. 12, legge n. 335/1995, non consente di introdurre una trattenuta siffatta, che esula dal novero delle variazioni delle aliquote contributive, della riparametrazione dei coefficienti di rendimento e dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico. La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine non è connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo. Il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., restando estranea la disciplina dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire al ricorrente le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati a partire dal 2009. Il giudice di appello riteneva che la Cassa non fosse legittimata da alcuna norma di legge ad applicare il contributo richiesto dall’art. 23 Cost. ed escludeva la prescrizione, indicandone il termine in dieci anni.

Avverso tale sentenza la Cassa propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il ricorrente resiste con controricorso. La definizione anticipata del giudizio non viene accettata e il collegio riserva il termine di sessanta giorni per il deposito del provvedimento.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce del costante orientamento di legittimità non incrinato da argomenti idonei a mutarne l’indirizzo. La Suprema Corte ribadisce che l’autonomia regolamentare della Cassa è delimitata dall’art. 3, co. 12, legge n. 335/1995: essa opera con riguardo alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero ogni provvedimento — come l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell’ente — che introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti. Il contributo, come affermato dalla Corte cost. n. 173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e soggiace alla riserva di legge.

La Corte esamina poi l’art. 1, co. 488, legge n. 147/2013. La norma pone come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali la loro finalizzazione all’equilibrio finanziario di lungo termine, ma tale finalità non connota il contributo straordinario di solidarietà, provvisorio e limitato nel tempo. Trattandosi inoltre di norma di interpretazione autentica riguardante provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, essa non attiene alla materia. Analoghe considerazioni valgono per l’art. 1, co. 763, legge n. 296/2006 e per l’art. 24, co. 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

La memoria della ricorrente non introduce nuovi elementi di valutazione giuridica e l’orientamento è confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata. Anche il terzo motivo è inammissibile. La prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 129 R.D.L. n. 1827/1935 presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato: contestata l’applicazione del contributo, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale dell’art. 2946 c.c. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la diversa ipotesi della riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

All’inammissibilità segue la condanna alle spese. Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta non accettata, si applica l’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. in forza dell’art. 380 bis, ult. co., c.p.c.: la ricorrente è condannata a pagare una somma equitativamente determinata di € 1500 in favore della controparte e € 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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