Contributo addizionale ASPI/NASpI dovuto dalle università non statali: la specialità dell’art. 2, comma 29, legge n. 92/2012 prevale sulla norma generale del 1991 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5100 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal versamento del contributo addizionale per l’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) e per la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), prevista per i soli lavoratori assunti a tempo determinato dalle pubbliche amministrazioni, non si estende alle università non statali legalmente riconosciute. La disposizione di cui all’art. 4, comma 8, legge n. 243/1991, che equipara le università non statali a quelle statali ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, costituisce norma generale che risale a un’epoca antecedente all’introduzione dell’ASpI e della NASpI. Tale norma è superata dalla disciplina speciale sopravvenuta di cui all’art. 2, commi 28 e 29, legge n. 92/2012, che detta un regime compiuto delle ipotesi di esclusione dall’obbligo contributivo, riferito al particolare istituto della contribuzione addizionale. Ne consegue che l’università non statale, non essendo qualificabile come pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, è tenuta al versamento del contributo addizionale.
Il Fatto
L’INPS aveva notificato a un’università non statale un avviso di addebito per il mancato versamento della contribuzione addizionale ASpI/NASpI, dovuta ai sensi dell’art. 2, commi 28-30, legge n. 92/2012. Il contribuente aveva proposto opposizione, accolta dal Tribunale di Milano, che aveva accertato l’insussistenza delle pretese creditorie dell’Istituto. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 709/2022, aveva confermato tale decisione, ritenendo che l’esenzione delle università non statali trovasse fondamento nell’art. 4, comma 8, legge n. 243/1991.
Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 28-30, legge n. 92/2012 e dell’art. 4, comma 8, legge n. 243/1991. L’università ha resistito con controricorso e successiva memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, prendendo le distanze dall’interpretazione accolta dalla Corte territoriale. La questione riguardava la portata dell’art. 4, comma 8, legge n. 243/1991, che assoggetta le università non statali alla disciplina delle università statali ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
La Corte ha chiarito che tale norma risale a un’epoca in cui vigeva l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e non la successiva ASpI né la NASpI. Il contributo addizionale è stato, infatti, introdotto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato dall’art. 2, comma 28, legge n. 92/2012, che esclude dal contributo solo le categorie di lavoratori indicate al comma 29, tra cui, alla lettera d), i lavoratori a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001.
Secondo l’indirizzo richiamato, cui la Corte intende dare continuità, la legge n. 243/1991 è norma generale sulla quale prevale la normativa speciale sopravvenuta, riferita al particolare istituto della contribuzione addizionale. Tale istituto è disciplinato espressamente dall’art. 2, comma 29, legge n. 92/2012 per quanto concerne le ipotesi escluse dall’obbligo contributivo, con un regime compiuto che prevale sulla norma generale antecedente.
La Corte ha precisato che la successiva elevazione della contribuzione allo 0,5% ad opera dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 87/2018 non si applica alle università private, per le quali continuano a valere le disposizioni anteriormente vigenti e quindi la pregressa aliquota addizionale. Nel caso di specie, trattandosi di università non statale, l’istituzione non è qualificabile come pubblica amministrazione e, pertanto, non può beneficiare dell’esclusione prevista per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
Conclusivamente, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria opposizione all’avviso di addebito, compensando le spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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