Ferie non godute prima dell’aspettativa elettiva restano esigibili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24995 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alle ferie annuali retribuite è diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, anche dirigente, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di consentirne l’effettiva fruizione. Il collocamento in aspettativa senza assegni per l’esercizio di funzioni pubbliche elettive, previsto dall’art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001, non estingue il diritto alle ferie maturate e non godute anteriormente alla causa sospensiva, perché una diversa conclusione contrasterebbe con la tutela delle ferie e con il diritto di accesso alle cariche elettive garantito dall’art. 51 Cost. Le ferie incolpevolmente non fruite prima dell’aspettativa restano esigibili alla cessazione della causa sospensiva o danno luogo all’indennità sostitutiva nei casi consentiti. Il diniego di monetizzazione presuppone la prova, a carico del datore, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato in tempo utile della loro perdita.

Il Fatto

Il ricorrente, già direttore sanitario di un presidio ospedaliero, chiedeva la corresponsione dell’indennità sostitutiva di centinaia di giornate di ferie non godute. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Campobasso rigettava l’impugnazione.

Il giudice d’appello accertava che il dirigente era stato collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 165 del 2001, e che alla scadenza del periodo era cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età. Riteneva applicabili il divieto di monetizzazione del CCNL del 5 dicembre 1996 e quello dell’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, escludendo che il mancato godimento fosse imputabile all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo di nullità processuale per la sostituzione dell’udienza con note scritte. La censura è inammissibile: il ricorrente non chiarisce se abbia formulato opposizione e non trascrive né localizza le note depositate, così impedendo la verifica del dedotto pregiudizio. Il principio di riferimento resta quello delle Sezioni Unite n. 17603 del 2025, che ammette la sostituzione a condizioni stringenti.

Il nucleo della decisione è però il secondo motivo, accolto. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 32689 del 2025) e quella amministrativa (Cons. Stato n. 597 del 2023): il diritto alle ferie è fondamentale e il datore deve provare di avere invitato il lavoratore a fruirne e di averlo avvisato della perdita.

L’invito formulato nel 2017 e il collocamento d’ufficio in ferie, con fruizione di sole 65 giornate, si sono rivelati inidonei per effetto della sopravvenuta elezione e dell’aspettativa obbligatoria. Dal collocamento in aspettativa sino alla cessazione del rapporto è intervenuta una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie residue.

Per tale limitato periodo il giudice del merito avrebbe dovuto verificare i presupposti della monetizzazione. Il diritto di accesso alle cariche elettive non può tradursi in una penalizzazione dei diritti del lavoratore: le ferie maturate prima dell’aspettativa restano esigibili o danno luogo all’indennità sostitutiva.

Il terzo motivo è respinto: sul datore gravava l’onere di provare l’effettiva possibilità di fruizione, ma la disciplina applicabile si individua al momento della cessazione del rapporto e non della maturazione delle ferie. Il quarto e il quinto motivo, fondati su motivazione apparente e omessa pronuncia, sono infondati. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Nota della Redazione

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