Contributo di solidarietà dei commercialisti illegittimo: inammissibile il ricorso della Cassa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9550 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti è illegittimo, perché l’autonomia regolamentare riconosciuta dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 non consente l’istituzione di trattenute che non incidano sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Il prelievo integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost. e difetta di copertura legislativa. La prescrizione del diritto alla restituzione è quella ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., restando in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico. Gli interessi legali decorrono dalle date dei singoli prelievi indebiti, avendo il credito previdenziale natura unitaria.

Il Fatto

Un professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti agiva per far dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dall’ente a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati nel decennio anteriore alla notificazione del ricorso di primo grado.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda. Riteneva che la Cassa non fosse legittimata da alcuna norma di legge ad applicare il contributo, richiedendosi a tal fine una base legislativa ai sensi dell’art. 23 Cost.; escludeva la prescrizione quinquennale, individuando il termine in dieci anni; precisava che gli interessi sui ratei indebitamente trattenuti decorrevano dalle date dei singoli prelievi. Avverso tale sentenza la Cassa proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante orientamento di legittimità sulla materia, ribadito da numerose pronunce. Il collegio ricostruisce i principi consolidati e ne conferma l’applicazione al caso concreto.

L’autonomia regolamentare della Cassa opera nei limiti dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, cioè con riguardo alle variazioni delle aliquote contributive, alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento e a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale ambito il provvedimento che, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento, introduca una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su pensioni già quantificate ed attribuite.

Il contributo di solidarietà, anche secondo la Corte costituzionale n. 173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost. ed è quindi sottoposto a riserva di legge. Né il nuovo testo dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, derivante dalla legge n. 296/2006, attribuisce alla Cassa il potere di istituirlo, essendo tale misura incompatibile con il sistema del pro rata. La norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, riferendosi a provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia; analogamente l’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 concerne interventi finalizzati all’equilibrio finanziario a lungo termine, connotato estraneo a un contributo provvisorio e limitato nel tempo.

Tali principi valgono anche quando il trattamento pensionistico non sia ancora maturato al tempo della prima delibera applicativa, restando il prelievo illegittimo per violazione dell’art. 23 Cost. La memoria della ricorrente non introduce alcun nuovo elemento idoneo a mutare l’indirizzo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile ex art. 380-bis, n. 1, cod. proc. civ.: l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 presuppone l’inerzia dell’ente nell’intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesa, ipotesi non equiparabile a quella di interventi effettuati mediante delibere poi dichiarate illegittime.

Il terzo motivo è inammissibile. La prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato: ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. Il richiamo all’art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 non è pertinente, riguardando la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

Il quarto motivo è inammissibile. Gli interessi legali competono dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento, poiché i crediti previdenziali hanno natura unitaria. All’inammissibilità segue la condanna alle spese secondo soccombenza e, per la definizione conforme alla proposta non accettata, la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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