Prescrizione quinquennale dei contributi INPS e inidoneità dell’insinuazione tardiva al passivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16602 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina di cui all’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, il termine di prescrizione sia quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, salvo che operi la conservazione del precedente termine decennale per effetto di denuncia del lavoratore, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall’Istituto nel rispetto della normativa preesistente; il termine può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime previgente, in applicazione dell’art. 252 disp. att. c.c.. La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo, equiparabile alla domanda giudiziale, determina interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale solo se compiuta quando il diritto non è già estinto: l’atto interruttivo successivo alla maturazione della prescrizione è inidoneo a far rivivere il credito.
Il Fatto
Un contribuente, socio di una società di fatto fallita, proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, relativa a una cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi previdenziali INPS riferiti al periodo maggio 1989 – agosto 1991. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’Appello, in riforma, rigettava la domanda. Avverso tale decisione il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, tra cui la dedotta violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti contributivi, contestando l’idoneità dell’insinuazione al passivo a interrompere il termine già maturato e la validità delle successive notifiche.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminato preliminarmente il sesto motivo per ragioni di ordine logico, ricostruisce la disciplina intertemporale. I contributi in contestazione riguardano un arco temporale anteriore all’entrata in vigore della l. n. 335/1995, che ha ridotto il termine di prescrizione da decennale a quinquennale. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6173/2008 e ribadito dalla successiva Cass. n. 2965/2018, afferma che per i periodi precedenti il nuovo termine quinquennale decorre dal 1° gennaio 1996, salve le ipotesi di conservazione del termine più lungo; termine che, comunque, non può eccedere il residuo del precedente periodo decennale calcolato secondo il regime previgente.
Nella specie, l’ultima mensilità contributiva risale all’agosto 1991 e non risultano atti interruttivi anteriori alla domanda di insinuazione al passivo del 26 gennaio 1999. La Corte osserva che la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c. l’interruzione della prescrizione, ma tale effetto presuppone che il credito non sia già estinto.
Poiché alla data dell’insinuazione il termine quinquennale era già interamente maturato, l’atto interruttivo è inidoneo a produrre i suoi effetti. L’accoglimento del sesto motivo comporta l’assorbimento delle prime cinque censure, relative alla decadenza dal potere di riscossione e alla validità delle notifiche della cartella e degli atti successivi.
La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuti i contributi per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese per tutti e tre i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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