L’intimazione di pagamento rientra nella sospensione dei termini di cui all’art. 68 d.l. n. 18/2020 (Cass. civ. Sez. L n. 24733 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione della prescrizione dei crediti affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 68 d.l. n. 18/2020, si estende anche alla notifica dell’intimazione di pagamento, quale attività riconducibile alla fase della riscossione. Tale fattispecie è distinta dalla sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative prevista dall’art. 67 d.l. n. 18/2020. Per effetto del richiamo operato dall’art. 68 d.l. n. 18/2020, la sospensione della prescrizione è disciplinata dall’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, con proroga di 542 giorni per le intimazioni di pagamento il cui termine di notifica era pendente alla data dell’8 marzo 2020 e non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria dell’istituto previdenziale e dell’agente della riscossione, sottostante ad alcune cartelle esattoriali. Il giudice di merito riteneva che la successiva intimazione di pagamento fosse stata notificata oltre il termine quinquennale dalla precedente interruzione, rappresentata da un pignoramento presso terzi. Il termine, decorrente dal 7 novembre 2016, era stato considerato sospeso per 311 giorni ai sensi degli artt. 37, co. 2 d.l. n. 18/2020 e 11, co. 9 d.l. n. 183/2020, e non per i 542 giorni previsti dall’art. 68, co. 1 d.l. n. 18/2020.
L’istituto previdenziale e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 37 e 68 d.l. n. 18/2020, 11, co. 9 d.l. n. 183/2020, 12 d.lgs. n. 159/2015 e 2948 c.c., per avere la corte territoriale escluso l’applicabilità della sospensione di 542 giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio secondo cui l’intimazione di pagamento rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 68 d.l. n. 18/2020, che disciplina la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento. Il Collegio ha distinto tale ipotesi dalla sospensione dei termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, prevista dall’art. 67 del medesimo decreto, sottolineando che si tratta di istituti diversi: la sospensione dei termini per il compimento di atti amministrativi e la sospensione della prescrizione dei diritti di credito oggetto di tali attività.
La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato, espresso da Cass. n. 34336/2025 e confermato da Cass. n. 10500/2026, Cass. n. 11824/2026 e Cass. n. 14838/2026, secondo cui la sospensione della prescrizione, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 68 d.l. n. 18/2020, è disciplinata dall’art. 12 d.lgs. n. 159/2015. Ne consegue che occorre distinguere tra le intimazioni di pagamento “non in scadenza” tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica, pendente all’8 marzo 2020, è prorogato di 542 giorni, e quelle “in scadenza” nel medesimo periodo, che beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023.
La corte territoriale aveva invece applicato la sospensione dei termini di versamento prevista dall’art. 68 d.l. n. 18/2020, senza fare corretta applicazione della sospensione della prescrizione di cui all’art. 12 d.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal combinato disposto normativo. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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