Contributo di solidarietà dei commercialisti e calcolo della quota A (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17418 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà introdotto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è illegittimo, perché la materia è coperta dalla riserva di legge ai sensi dell’art. 23 Cost. e nessuna disposizione lo autorizza. La finalità di assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, richiesta dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013 e dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, non è propria di un prelievo provvisorio e limitato nel tempo. Nel calcolo della quota A con metodo retributivo, l’art. 2, comma 2, legge n. 21/1986 impone di considerare la media delle più alte retribuzioni degli ultimi quindici anni anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, senza escludere le annualità assoggettate al regime contributivo.
Il Fatto
Un professionista, iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, chiedeva la riliquidazione della quota A del proprio trattamento pensionistico, in godimento dal 2006 e calcolato con il regime retributivo. La domanda era rivolta anche nei confronti dell’I.N.P.S., per il periodo assicurativo maturato presso la gestione generale e oggetto di totalizzazione.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 49/2020, confermava la pronuncia, rigettando i contrapposti appelli della Cassa e del professionista. La Cassa ricorreva per cassazione con quattro motivi; il professionista resisteva con ricorso incidentale articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi del ricorso principale. Ribadisce che alle pensioni maturate prima dell’1.1.2007, come quella in esame, non può applicarsi il Regolamento del 14.7.2004, successivo al termine del periodo assicurativo calcolato con il sistema retributivo. L’applicazione retroattiva violerebbe il principio del pro rata, attenuato solo nel 2007 per effetto dell’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 17742 del 2015 e le successive conformi.
Quanto al secondo motivo, il collegio esclude che la totalizzazione ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 42/2006 consenta di applicare il Regolamento del 2004. Il rinvio all’ordinamento della gestione implica il regime giuridico vigente al tempo in cui si è compiuto il periodo assicurativo, e non quello sopravvenuto.
Sul contributo di solidarietà, la Corte conferma il proprio costante orientamento: l’autonomia regolamentare della Cassa è limitata dall’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 alle variazioni delle aliquote, alla riparametrazione dei coefficienti e agli altri criteri di determinazione del trattamento. Esula qualsiasi trattenuta su pensioni già quantificate. Il contributo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e incontra la riserva di legge; la finalità di equilibrio finanziario non lo caratterizza, avendo esso natura provvisoria. Neppure l’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 lo legittima, poiché presuppone l’inerzia dell’Ente e non l’adozione di delibere poi dichiarate illegittime.
La Corte accoglie invece il secondo motivo del ricorso incidentale. L’art. 2, comma 2, legge n. 21/1986 individua come data a ritroso della quale calcolare il periodo quella di conseguimento del diritto a pensione. Poiché il trattamento decorreva dal 2006, i redditi del 2004 e del 2005 dovevano essere inclusi nel computo temporale della media, pur essendo valorizzati col metodo contributivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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