Perdita di chance per illegittimo diniego di posizione organizzativa: la Cassazione censura la sovrapposizione tra causalità e quantificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6424 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di chance, che va riconosciuto come entità patrimoniale a sé stante ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta. Il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni stesse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro. La violazione dell’obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi di siffatta natura legittima il dipendente ad agire unicamente per il risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa, conseguente alla perdita della chance di percepire la relativa indennità retributiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno aveva condannato il Comune al risarcimento dei danni da perdita di chance nella misura di € 35.000, oltre accessori, a favore del dipendente, Istruttore Direttivo Amministrativo, in relazione alla procedura selettiva per l’individuazione del titolare dell’incarico di Posizione Organizzativa “Coordinamento e gestione Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)”, conclusa con l’assegnazione dell’incarico a un altro dipendente. La Corte d’Appello di Firenze, accogliendo l’appello del Comune, respingeva il ricorso del lavoratore, pur confermando la censurabilità del procedimento di scelta per la mancata indicazione del profilo professionale richiesto.
Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resisteva il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente la tardività del controricorso, notificato il 24.10.2022, essendo il termine scaduto il 6.9.2022; circostanza potenzialmente rilevante ai fini della regolazione delle spese del grado.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 13 e 14 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.5.2018, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, per l’accertata censura del procedimento senza riconoscimento del risarcimento del danno. La Corte ritiene il motivo fondato, con assorbimento dei successivi.
Il giudice di primo grado aveva accertato che la procedura selettiva non si era svolta secondo i principi di buona fede e correttezza: la motivazione della scelta appariva del tutto apparente, non risultando un’effettiva valutazione comparativa. La preferenza era stata attribuita con riferimento a un unico criterio ritenuto determinante (l’avvio del nuovo sistema informatico STAR), senza dar conto delle ragioni per cui non era stata scelta altra candidata avente profilo informatico, né considerando i requisiti culturali, le capacità professionali e l’esperienza dei candidati, come richiesto dal CCNL e dal regolamento comunale.
La Corte d’Appello, pur confermando la violazione procedimentale, aveva escluso il risarcimento ritenendo che il sindacato del giudice non potesse sostituirsi alla discrezionalità della P.A. nella valutazione comparativa. La Cassazione censura tale impostazione, ravvisando un vizio logico-motivazionale: la sentenza d’appello sovrappone i profili della causalità e della quantificazione, escludendo qualsiasi risarcimento in assenza di certezza dell’attribuzione dell’incarico, senza valutare l’accertato nesso di causa tra la condotta illegittima e la perdita di chance.
Richiamando i principi di legittimità (Cass. n. 1884/2022, Cass. n. 18207/2014, Cass. n. 26966/2019, Cass. n. 11058/2025), la Corte chiarisce che la condizione richiesta dall’art. 100 c.p.c. è ravvisabile ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi. La violazione dell’obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi di siffatta natura legittima il dipendente ad agire per il risarcimento del danno, liquidabile in via equitativa, conseguente alla perdita della chance di percepire la relativa indennità retributiva. La sentenza impugnata viene pertanto cassata con rinvio per il riesame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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