Interpretazione della domanda e decadenza dalla disoccupazione agricola (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5335 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Compete al giudice di merito il potere di interpretare la domanda e di qualificarne il contenuto sostanziale. La pretesa all’indennità di disoccupazione agricola presuppone l’impugnazione tempestiva del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, che ne costituisce il presupposto. Ove tale impugnazione sia stata omessa, e non sia stato rispettato il termine di decadenza, la domanda di accertamento della natura agricola del datore di lavoro non può essere accolta. Il motivo di ricorso che censuri la qualificazione della domanda è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento dell’irripetibilità delle indennità di disoccupazione agricola, dopo la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, rilevando che il datore non poteva qualificarsi come agricolo, e aveva condannato il datore al pagamento dei contributi nella gestione ordinaria dei lavoratori subordinati.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il capo della sentenza relativo alla condanna contributiva nella gestione ordinaria non era stato impugnato e che il datore non era stato convenuto in appello. Era dunque maturato il giudicato sull’obbligo contributivo. La domanda di disoccupazione è stata quindi ritenuta tardiva, per decadenza dai centoventi giorni avverso la cancellazione che ne era il presupposto. Avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione per un motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, per avere la Corte territoriale trascurato che era richiesto dalla parte l’accertamento della natura agricola del datore, con conseguente inapplicabilità del termine decadenziale.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. Compete, infatti, al giudice di merito il potere di interpretare la domanda. A sostegno di tale principio la Corte richiama la propria giurisprudenza, individuata nella Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto che la pretesa della parte non possa che presupporre una impugnazione tempestiva della cancellazione dagli elenchi. Tale impugnazione, nella specie, non è stata proposta, né è stato rispettato il termine di decadenza. La qualificazione della domanda operata dal giudice di merito è, dunque, immune dalle censure formulate.
Ne deriva il rigetto del ricorso. La Corte ha disposto le spese irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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