Contribuzione minima Cassa geometri dovuta per la sola iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5183 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. È invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi verso la previdenza di categoria. Dall’obbligo di iscrizione consegue l’applicazione delle norme regolamentari della Cassa che fissano le condizioni per derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo.

Il Fatto

La Cassa di previdenza dei geometri impugna la sentenza n. 673/2019 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione del contribuente a una cartella di pagamento relativa a crediti contributivi rivendicati dalla Cassa per gli anni dal 2010 al 2012.

Il contribuente e l’agente della riscossione sono rimasti intimati. La Cassa ha depositato memoria richiamando precedenti di legittimità a sé favorevoli e segnalando un giudizio inter partes relativo a diverso periodo d’imposta, definito con Cass. n. 318/2023 e con successivo giudizio di rinvio. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 15 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

La Cassa propone due motivi, esaminati congiuntamente per l’intima connessione. Il primo censura l’affermazione secondo cui l’esercizio continuativo della professione sarebbe requisito per l’insorgere degli obblighi di contribuzione minima. Il secondo contesta la declaratoria di illegittimità della normativa statutaria e regolamentare della Cassa per contrasto con l’art. 22 della legge n. 773/1982.

La Corte ritiene i motivi fondati. La Corte territoriale aveva fatto leva sull’occasionalità dell’attività professionale — tre atti mediante la procedura DOCFA nel 2010, uno nel 2011 e nessuno nel 2012 — e sulla contemporanea iscrizione all’INPS. Da ciò aveva dedotto che le poche prestazioni non integravano l’esercizio abituale della professione e che le disposizioni statutarie imponenti l’obbligo di iscrizione anche in assenza di continuità fossero illegittime.

Il Collegio dà continuità al principio secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo. Richiama Cass. n. 26330/2024, Cass. n. 28188/2022, Cass. n. 4568/2021 e numerose conformi, tra cui Cass. n. 30191/2024. Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, invocato dal giudice di merito, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva.

La Corte ribadisce che le previsioni statutarie adottate dopo la privatizzazione non hanno esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie, ma hanno ridefinito il sistema degli obblighi contributivi, in linea con i principi della legge n. 335/1995. Il contributo di solidarietà è stato trasformato in contributo soggettivo minimo, coerentemente con l’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine e con il principio di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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