Inammissibile il ricorso che non confronta la motivazione d’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19356 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi previsti dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., non essendo sufficiente l’adozione di formule sacramentali o l’indicazione numerica del motivo, ma risultando indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. È pertanto inammissibile il ricorso che, oltre a non ricondurre la censura ad alcuna delle ipotesi tipiche e a non specificare le norme di diritto sostanziale o processuale violate, non si confronti con la completa motivazione resa dal giudice d’appello. Il motivo difetta inoltre dei requisiti di specificità e autosufficienza quando la parte ometta di trascrivere in ricorso i precisi termini delle proprie richieste istruttorie, impedendo alla Corte ogni delibazione della censura.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rapporto di lavoro intercorso tra una lavoratrice, assunta quale badante del padre della datrice, e quest’ultima. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 82/2021, aveva condannato la datrice al pagamento di un importo complessivo a titolo di retribuzioni arretrate. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 106/2022, ha rigettato il gravame proposto dalla datrice, riproposto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo e dedotto l’erroneità del capo che aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio in ordine al pagamento delle retribuzioni.
Avverso tale decisione la datrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, lamentando l’omesso esame di un punto decisivo della controversia per mancato esame della richiesta istruttoria di esibizione dei documenti fiscali della lavoratrice. L’intimata è rimasta tale, non avendo svolto difese in questa sede.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione di ammissibilità del ricorso, muovendo dal principio espresso dalle Sezioni unite n. 32415 del 2021, secondo cui le censure devono essere inquadrabili con chiarezza nella tassativa griglia normativa dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.. Nel caso concreto, la censura non risulta ricondotta dalla parte ad alcuna delle ipotesi tipiche e, in rubrica, appare riferibile al previgente testo del n. 5) di tale comma, ormai non più vigente.
La Corte rileva inoltre che il motivo, nel suo svolgimento, non specifica le norme di diritto sostanziale o processuale asseritamente violate dai giudici di secondo grado. Dal tenore del ricorso emerge che la ricorrente si duole, non già del mancato esame della richiesta istruttoria, bensì del modo in cui la Corte d’appello si sia espressa a riguardo.
Sotto questo profilo il motivo resta inammissibile anzitutto perché la ricorrente non si confronta con la completa motivazione resa dalla Corte territoriale. Quest’ultima, nell’ambito di una più ampia motivazione sull’infondatezza del secondo motivo d’appello, aveva osservato che i poteri di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 cod. proc. civ. non possono esonerare la parte dall’onere probatorio posto a suo carico, richiamando in tal senso la giurisprudenza di legittimità.
La Corte sottolinea infine che il motivo difetta anche dei requisiti di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente omette di trascrivere in ricorso i precisi termini delle proprie richieste di ordine di esibizione e di informazioni alla pubblica amministrazione, non consentendo a questa Corte una delibazione della censura. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, non essendosi l’intimata costituita.
Nota della Redazione
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