Contribuzione volontaria part-time: autorizzazione senza decadenza e tutela dell’affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 11 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione dell’INPS alla contribuzione volontaria finalizzata a integrare i periodi di mancata prestazione lavorativa nel rapporto a tempo parziale non è soggetta ad alcuna causa di decadenza e ha efficacia a tempo indeterminato. Il messaggio INPS n. 223 del 18/1/2019, che pretende una nuova domanda annuale a pena di decadenza, costituisce mero atto di indirizzo interno, privo di precettività esterna, e non trova fondamento nell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 564/1996, né nell’art. 7 d.P.R. n. 432/1971 e nell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 184/1997. L’assicurato che abbia riposto affidamento incolpevole sulle informazioni rese dai canali istituzionali dell’ente non può subire pregiudizio dall’eventuale difformità delle stesse rispetto alla normativa, dovendo gli effetti ricadere sull’ente in forza dei principi di leale collaborazione e buona fede.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente comunale a tempo parziale al 75% dall’1/5/2011, chiedeva all’INPS di integrare la propria posizione assicurativa mediante versamenti volontari. L’istituto lo ammetteva con due decreti del 17/2/2014 e dell’11/5/2015, determinando il dovuto fino al 31/12/2015, che l’interessato versava regolarmente. Negli anni successivi egli proseguiva i versamenti con gli stessi importi, confortato dalle risposte ottenute tramite il servizio “INPS risponde” nel 2016 e nel 2017, e inviando annualmente le quietanze.

Nel 2023, consultando il fascicolo previdenziale, il ricorrente rilevava il mancato accredito dei contributi versati. L’INPS giustificava l’omissione con la mancata presentazione, anno per anno, di apposita istanza di autorizzazione. Esperito senza esito il gravame amministrativo, il ricorrente agiva in giudizio per l’accertamento del diritto all’accredito della contribuzione dall’1/5/2011 al giugno 2023 e, in subordine, per la restituzione di euro 33.551,21 oltre interessi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla limitata valenza del messaggio INPS n. 223/2019: i messaggi e le circolari amministrative sono meri atti di indirizzo agli uffici, efficaci all’interno dell’amministrazione ma privi di precettività esterna, come affermato dalle Sezioni Unite n. 23031/2007. Lo stesso istituto, del resto, ha riconosciuto come valide e perduranti le autorizzazioni intervenute entro il 31/12/2018, richiedendo una nuova domanda solo per il periodo successivo.

Quanto al periodo dall’1/5/2011 al 31/12/2018, i versamenti risultano espressamente autorizzati dai due decreti e dalle comunicazioni del 28/6/2016 e del 21/6/2017; quelli del 2018 sono stati implicitamente approvati, stante la mancata risposta alla richiesta inoltrata via p.e.c. il 7/6/2018. L’eventuale difformità delle risposte dei funzionari rispetto alla normativa di calcolo non può andare a detrimento dell’assicurato, ma deve gravare sull’ente in base ai principi di leale collaborazione e tutela dell’affidamento incolpevole.

Anche per i contributi versati dopo il 31/12/2018 la conclusione è analoga. L’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 564/1996 consente l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i periodi successivi al 31/12/1996 senza introdurre alcun vincolo temporale. L’art. 7 d.P.R. n. 432/1971 non prevede alcuna temporaneità dell’autorizzazione, e l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 184/1997 richiede una nuova domanda solo in caso di ripresa dei versamenti dopo rioccupazione, evenienza esclusa ove il rapporto lavorativo permanga senza interruzione.

La Corte richiama poi la giurisprudenza secondo cui l’autorizzazione alla contribuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato e il rapporto previdenziale deve intendersi come mai interrotto (Trib. Roma n. 4812/2018; Cass. civ., sez. lav., n. 26807/2008 e n. 5453/1996). Neppure rileva l’eventuale versamento di importi non adeguati agli indici ISTAT: l’art. 8 d.P.R. n. 432/1971 comporta al più il riconoscimento della contribuzione in misura proporzionale al dovuto. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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