Controllo della Corte dei conti sull’inerzia nel Piano rifiuti siciliano (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 214 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione, approva la bozza di referto relativa all’indagine sul ciclo dei rifiuti e dispone il contraddittorio con l’amministrazione regionale e con gli enti competenti. Il ritardo nella elaborazione e nella approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti costituisce oggetto di autonoma indagine di controllo, avviata nell’ambito della programmazione annuale. L’approvazione della bozza di relazione non definisce l’accertamento, ma apre la fase partecipativa, assegnando un termine per il deposito di relazioni, memorie e documenti. La decisione finale è rimessa a successiva convocazione del contraddittorio.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha avviato, con la deliberazione n. 154/2024/GEST del 17 giugno 2024, un’indagine sulla gestione del ciclo dei rifiuti, sull’economia circolare e sulle azioni di tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio. Oggetto specifico dell’istruttoria è il ritardo nella elaborazione e nella approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti (PRGR).

L’indagine si inserisce nella programmazione dell’attività di controllo per il 2024, che riservava particolare attenzione al settore dei rifiuti e dell’ambiente, ed è stata confermata dalla programmazione per il 2025, che ha rilevato lo svolgimento dell’attività istruttoria già avviata. La Sezione è stata convocata per valutare gli esiti istruttori e la bozza del referto.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro costituzionale richiamato in apertura, che combina l’art. 100, secondo comma, della Costituzione con gli artt. 81, 97, primo comma, 28 e 119, ultimo comma, della Costituzione. Il controllo sulla gestione si fonda sulla legge n. 20/1994 e sull’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, che ne definisce l’ambito nei confronti delle regioni.

Rileva, poi, il richiamo all’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 e, in particolare, al comma 610, che rende applicabili tali disposizioni nelle regioni a statuto speciale nel limite della compatibilità con i rispettivi statuti. Il fondamento ordinamentale dell’indagine viene così ricondotto al controllo collaborativo sulla gestione, distinto dal giudizio di responsabilità.

Sul piano procedurale, la Sezione valorizza la riserva contenuta al punto E.3 della deliberazione di programmazione n. 51/2024/INPR, che consentiva di avviare controlli aggiuntivi su contesti meritevoli di specifica attenzione. La successiva deliberazione n. 61/2025/INPR ha preso atto dello svolgimento dell’istruttoria, confermandone la prosecuzione.

Ravvisati i presupposti per l’approvazione degli esiti istruttori, la Sezione delibera l’approvazione della bozza di relazione e dispone il contraddittorio, da convocare entro il mese di settembre. Il termine per il deposito di relazioni, memorie e documenti è fissato all’8 settembre. La pronuncia ha quindi natura endoprocedimentale: non accerta definitivamente il ritardo, ma attiva la fase partecipativa con i soggetti interessati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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