Controlli interni degli enti locali e obbligo di campionamento statistico motivato (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 165 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano con cadenza annuale il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su tecniche di campionamento statistico-probabilistiche debitamente motivate e non su una mera estrazione casuale o su una percentuale fissa di atti, dovendo tener conto dei fattori di rischio, anche corruttivo, individuati nel PIAO. Il controllo di gestione presuppone l’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e l’elaborazione di report ufficializzati; in difetto, la funzione è solo nominale. Il controllo sugli organismi partecipati deve essere esercitato da una struttura propria dell’ente secondo gli obiettivi e le procedure dell’art. 147-quater del TUEL, e non risolversi in una generica vigilanza. L’accertata parziale inadeguatezza del sistema integra i presupposti per l’invito all’adeguamento e, in prospettiva, per la responsabilità sanzionatoria ex art. 148, comma 4, TUEL.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dalla Provincia di Matera per gli esercizi 2022 e 2023, secondo il questionario predisposto dalla Sezione delle Autonomie. Acquisiti i referti e i regolamenti interni, il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti su alcune criticità; l’ente ha risposto solo parzialmente, lasciando diverse domande senza risposta o con risposte contraddittorie.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha rilevato lacune significative nella regolazione e nell’attuazione dei controlli e ha adottato la deliberazione di accertamento e invito.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 148 del TUEL, che attribuisce alle Sezioni regionali il controllo annuale sull’adeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni. Sul piano regolamentare, il quadro della Provincia si presenta disorganico, con rinvii tra fonti diverse e sovrapposizioni tra controllore e controllato; la tecnica di abrogazione implicita contenuta nel regolamento sul Nucleo di valutazione aggrava l’incertezza, anche perché il richiamo a un inesistente art. 77 del regolamento di contabilità è inconferente.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, il Collegio censura il criterio della estrazione casuale semplice adottato dall’ente. La giurisprudenza contabile richiede invece metodi di campionamento affidabili, fondati su criteri statistici e debitamente motivati, che tengano conto delle aree a maggior rischio corruttivo individuate nel PIAO. La percentuale fissa del 2% degli atti si rivela inoltre insufficiente rispetto al volume dei provvedimenti adottati, e resta la mancata risposta sugli atti ricadenti nelle aree a rischio.
Quanto al controllo di gestione, la Sezione rileva l’assenza del sistema di contabilità analitica per centri di costo, già ritenuto dalla giurisprudenza contabile presupposto indefettibile della funzione: in sua mancanza non si può propriamente parlare di controllo di gestione. L’ente non ha adottato report periodici e non ha mai riprogrammato gli obiettivi, con la conseguenza di un controllo a funzionalità limitata e di scarso impatto sulla gestione.
Il controllo strategico presenta analoghe criticità: non emerge con chiarezza da chi sia svolto, il numero delle deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi è esiguo e le misure di prevenzione della corruzione sono verificate solo una volta l’anno in occasione della relazione del RPCT, in difformità dalle indicazioni del PNA 2022.
Sul controllo degli organismi partecipati la Provincia confonde la vigilanza con il controllo e non si è dotata di una struttura dedicata, nonostante detenga partecipazioni societarie; i controlli sui fondi PNRR risultano non strutturati, con struttura di governance istituita solo nell’agosto 2023 e direttive dell’organo politico mai adottate.
Alla luce di tali rilievi, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, invita l’ente a riesaminare regolazione, organizzazione e attuazione dei controlli e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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