Nessuna inconferibilità da patteggiamento per pena inferiore a due anni (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 47 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando la pena detentiva non supera i due anni ed è sospesa, non integra causa di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e non obbliga l’interessato a renderne dichiarazione ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39/2013. L’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 esonera infatti dal dichiarare le iscrizioni relative a sentenze di patteggiamento contenute in tale limite. Ne consegue che la dichiarazione resa dall’interessato non è falsa e che la pretesa restitutoria degli emolumenti corrisposti resta priva del presupposto giuridico. Viene meno, per il dipendente e per il responsabile della prevenzione della corruzione, ogni ipotesi di responsabilità amministrativa, difettando il fatto costitutivo e, in ogni caso, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente pubblico, gia’ responsabile del settore economico-finanziario presso un Comune e utilizzato, in regime di scavalco, presso un secondo ente, nonché la segretaria comunale di quest’ultimo nella veste di responsabile della prevenzione della corruzione. Si contestava al dipendente di aver omesso di dichiarare una precedente condanna per peculato, con conseguente indebita percezione degli emolumenti.
L’attore chiedeva la condanna al risarcimento del danno erariale per oltre trentatremila euro, con ripartizione differenziata a seconda del titolo soggettivo, e in via subordinata la condanna per colpa grave. Il sindaco, inizialmente invitato a dedurre, veniva archiviato. Entrambi i convenuti eccepivano la nullità dell’atto di citazione e contestavano nel merito l’esistenza di un obbligo dichiarativo e del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di nullità. Quanto all’art. 51 cod. giust. cont., la segnalazione della Guardia di Finanza integra una notizia di danno specifica e circostanziata. Quanto all’art. 86, comma 2, lett. c), l’atto di citazione individua e quantifica il pregiudizio. Infine, l’art. 87 cod. giust. cont. richiede la mera corrispondenza, e non la coincidenza, tra i fatti della citazione e gli elementi essenziali dell’invito a dedurre, restando immutato il nucleo di petitum e causa petendi.
Sul piano sostanziale la Corte affronta la questione centrale. L’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013 equiparava il patteggiamento alla condanna ai fini dell’inconferibilità. Il Collegio aderisce all’interpretazione del Consiglio di Stato, parere n. 524 del 29.04.2024, secondo cui il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia, ha implicitamente abrogato tale clausola di equiparazione. La disposizione sull’inconferibilità è “legge diversa da quella penale” e attiene al venir meno di un requisito soggettivo, non a un effetto sanzionatorio.
La Corte esclude poi che la sospensione condizionale della pena neutralizzi l’inconferibilità, richiamando l’art. 166 cod. pen., l’atto ANAC del 07.12.2022 e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 6538 del 2022). Il divieto opera anche in presenza di pena sospesa, sia ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013 sia ex art. 35-bis d.lgs. n. 165/2001.
Decisiva è però la questione dell’obbligo dichiarativo. Lo scavalco condiviso non costituisce un nuovo incarico: il dipendente mantiene un unico rapporto con l’ente originario, sicché nessuna norma impone la reiterazione della dichiarazione presso l’ente utilizzatore (Sezioni Autonomie, deliberazioni n. 23/2016/QMIG e n. 10/2020/QMIG). L’art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002 esonera inoltre dal dichiarare le sentenze di patteggiamento contenute nel limite dei due anni, e tale lettura è confermata dalla Cass. pen. Sez. V n. 38152 del 2023.
Il Collegio valorizza infine la pronuncia assolutoria del giudice penale sulle medesime dichiarazioni, che esclude tanto la falsità della condotta quanto, a fortiori, il dolo o la colpa grave. Caduto il presupposto dell’illecito del dipendente, cade anche la contestazione mossa al responsabile della prevenzione: difetta l’obbligo di verificare una dichiarazione che non era dovuta e manca comunque l’elemento soggettivo. La domanda è rigettata integralmente, con condanna della Procura alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 166 c.p. – Effetti della sospensione
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta