Equilibrio enti sanitari tra gestione straordinaria fondi rischi e tetti spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 141 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale è un sindacato di legalità e di regolarità volto a verificare l’equilibrio economico-finanziario degli enti, anche in prospettiva. Il risultato di esercizio non può fondarsi su un’incidenza determinante della gestione straordinaria, nettamente superiore al saldo della gestione caratteristica, perché i proventi straordinari, per intrinseca natura, non sono ricorrenti e non assicurano l’equilibrio nel tempo. In presenza di contenziosi pendenti è dovuta la costituzione di un fondo rischi per le cause in corso, in conformità al principio contabile OIC 31 e al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, del d.lgs. n. 118/2011. I limiti di spesa per il personale a tempo determinato posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 hanno natura cogente di principi di coordinamento della finanza pubblica e, cessata l’emergenza pandemica, devono essere gradualmente riassorbiti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione inerente al bilancio di esercizio 2022 di un’azienda ospedaliero-universitaria, sulla base della relazione del Collegio sindacale redatta secondo le linee-guida approvate dalla Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2023/INPR.
Dall’istruttoria, condotta con richieste di chiarimenti all’azienda e alla Regione, sono emersi tre profili di criticità: il peso determinante del saldo della gestione straordinaria sul risultato di esercizio, la mancata costituzione di un fondo rischi per il contenzioso pendente e il superamento del limite di spesa per il personale assunto a tempo determinato. Tali rilievi hanno condotto alla pronuncia di accertamento nei confronti dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e l’art. 1, commi 3 e 4, del d.l. n. 174/2012 attribuiscono alle Sezioni regionali il controllo sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, qualificato dalla giurisprudenza costituzionale come sindacato di legalità e di regolarità. La Corte cost. n. 39/2014 ne ha sottolineato il carattere cogente, con effetti inibitori sui programmi di spesa privi di copertura.
Sul primo profilo, il risultato operativo della gestione caratteristica è negativo, mentre il saldo della gestione straordinaria è ampiamente positivo e ne neutralizza il disavanzo. La Sezione osserva che il conseguimento di un risultato di esercizio grazie a proventi straordinari nettamente superiori al saldo della gestione caratteristica non dà certezza nel tempo di un equilibrio economico-finanziario, perché la gestione straordinaria, per sua natura, non è ricorrente. L’ente è invitato a rafforzare la gestione tipica.
Sul secondo profilo, l’azienda non ha iscritto alcun fondo rischi per i contenziosi pendenti, ritenendo sufficiente l’iscrizione dei debiti verso fornitori. La Sezione rileva che, secondo il principio contabile OIC 31 e il principio applicato della contabilità finanziaria, al costo imputato al conto economico deve corrispondere un fondo rischi iscritto nello stato patrimoniale, ai fini della corretta rappresentazione della passività potenziale. Ne dispone la costituzione per le cause in corso.
Sul terzo profilo, pur riconoscendo che il superamento del limite è in parte riconducibile all’emergenza pandemica, la Sezione ricorda che i limiti di spesa del personale a tempo determinato hanno natura cogente. Solo un evento eccezionale ne aveva temporaneamente affievolito la portata; cessata l’emergenza, la spesa deve essere riassorbita, anche in favore dei processi di stabilizzazione del personale.
La Sezione, pertanto, rileva le tre criticità e dispone che l’azienda si conformi alle indicazioni, assicurandone l’osservanza tramite i poteri di vigilanza regionali.
Nota della Redazione
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