Acquisizione partecipazione in società in house per servizio igiene urbana: parere positivo su sostenibilità finanziaria e compatibilità con vincoli TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 78 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria da parte di un ente locale, trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP, deve essere corredato da un’analitica motivazione in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’operazione, alla sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La verifica della sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: oggettiva, concernente la capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e soggettiva, volta a ponderare gli effetti dell’investimento sulla situazione finanziaria dell’ente. Il parere negativo della Corte non produce effetto preclusivo, potendo l’amministrazione procedere motivando analiticamente le ragioni per cui intende discostarsi.

Il Fatto

Il Comune di Ripa Teatina, in scadenza del contratto d’appalto con l’attuale gestore del servizio di igiene urbana, ha avviato l’iter per l’affidamento in house providing del servizio alla società Eco.Lan. S.p.A., a totale capitale pubblico, e per l’acquisto di una quota di partecipazione nella medesima società. Con deliberazione consiliare il Comune ha approvato la proposta tecnico-economica della società e l’ingresso nella compagine sociale tramite aumento di capitale riservato, trasmettendo l’atto alla Sezione di controllo per il parere di cui all’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato la conformità della delibera ai vincoli tipologici e finalistici di cui agli artt. 3 e 4 TUSP, rilevando che la società, interamente pubblica e costituita da numerosi Comuni soci, svolge attività di gestione di un servizio di interesse generale, rientrando tra le attività consentite dalla norma.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ha applicato il criterio duale enunciato dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/QMIG/2022, accertando sotto il profilo oggettivo la solidità patrimoniale della società e la congruità del Piano economico-finanziario (PEFA) decennale, e sotto il profilo soggettivo la compatibilità dell’esborso a carico dell’ente — per un importo complessivo limitato — con la capacità finanziaria del Comune, emersa dall’analisi dei rendiconti.

In relazione alla convenienza economica della scelta, la Corte ha valutato l’istruttoria condotta dall’ente, che ha comparato le diverse modalità di gestione alternative all’in house, evidenziando l’impraticabilità della gestione diretta per i servizi a rete e la preclusione normativa regionale al ricorso all’evidenza pubblica nelle more dell’affidamento da parte dell’Autorità d’ambito. L’analisi ha inoltre valorizzato il costo unitario del servizio, inferiore al fabbisogno standard nazionale.

Da ultimo, la Corte ha verificato la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ritenendo l’operazione conforme al modello dell’in house providing, in quanto i soci esercitano un controllo analogo a quello sulle proprie strutture e la società opera esclusivamente in favore dei soci. La Sezione ha reso pertanto parere positivo, con riserva di ulteriori valutazioni nell’esercizio delle funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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