Controlli interni comunali: la carenza regolamentare giustifica il richiamo sanzionatorio (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 4 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo previsto dall’art. 148 del Tuel, verificano con cadenza annuale il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali al fine di accertare il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il corretto funzionamento del sistema presuppone non solo l’istituzione delle strutture di controllo, ma anche l’adozione della disciplina regolamentare degli strumenti e delle metodologie, che l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 174/2012 impone al Consiglio di definire e rendere operativi. La persistente carenza della disciplina regolamentare di alcune tipologie di controllo integra un rilievo di inadeguatezza del sistema, che la Sezione segnala all’ente, con avvertenza che ulteriori ritardi potrebbero comportare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 148, comma 4, del Tuel. Il referto del controllo di gestione, pur privo di un termine perentorio, deve rispettare la cadenza periodica e l’annualità connaturate alla sua funzione informativa, posta a servizio degli amministratori e dei responsabili dei servizi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato i referti trasmessi dal Sindaco del Comune di Narni sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023, in attuazione dell’art. 148 del Tuel e delle linee guida della Sezione delle Autonomie. L’istruttoria ha preso avvio dalle criticità già segnalate con la precedente deliberazione n. 57/2021/VSGC e si è articolata in due richieste di chiarimenti, riscontrate dall’Amministrazione comunale.
La Sezione ha scelto di esaminare contestualmente i quattro esercizi, in coerenza con il fine di realizzare un più tempestivo allineamento del controllo rispetto alla gestione corrente. L’ente ha rappresentato di essere impegnato in una riprogettazione del sistema, con l’inserimento di una nuova figura dirigenziale con competenza economico-finanziaria e con la previsione di approvare l’aggiornamento del regolamento entro marzo 2025.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la cornice normativa. L’art. 148 del Tuel attribuisce alle Sezioni regionali il compito di valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all’esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e l’equilibrio di bilancio. La funzione del controllo è delineata dalle pronunce della Sezione delle Autonomie, che ne identificano il telos nella verifica dell’adeguatezza funzionale ed effettiva del sistema.
Sul piano attuativo, il Collegio rileva che l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 174/2012, convertito con modificazioni, impone all’ente locale di definire con regolamento consiliare gli strumenti e le modalità del controllo interno e di renderli operativi. L’omissione di tale adempimento espone l’ente alle conseguenze previste dall’art. 141 del Tuel, attivabili su invito del Prefetto, e alle sanzioni pecuniarie del comma 4 dell’art. 148.
Il Comune di Narni ha documentato di operare secondo un sistema integrato di programmazione e controllo, ma la Sezione osserva che persiste la carenza della disciplina regolamentare per il controllo strategico, il controllo degli obiettivi gestionali e il controllo della qualità dei servizi erogati. Le dichiarazioni dilatorie dell’ente, secondo il Collegio, dissimulano una renitenza all’obbligo di legge, presidiato da un rilevante apparato sanzionatorio. È quindi assodata l’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni; la Sezione si riserva di verificare i risultati conseguiti in occasione della prossima verifica.
Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, emerge una parziale inadeguatezza degli strumenti utilizzati, non pienamente giustificabile con la riduzione degli utenti che si recano agli uffici. La Sezione invita l’ente ad attivare confronti con altre amministrazioni, a incentivare il coinvolgimento degli stakeholders nella definizione degli standard, a impiegare metodi telematici strutturati e a promuovere la pubblicazione della Carta dei Servizi.
Sul controllo sugli organismi partecipati, la Sezione esamina la posizione delle società partecipate e richiama la nozione di controllo pubblico congiunto. Rileva che il Comune non ha adeguatamente motivato l’impossibilità di esercitare tale controllo mediante azioni di coordinamento con gli altri soci pubblici e ribadisce la necessità di definire un sistema di controlli strutturato ai sensi dell’art. 147-quater del Tuel. Sul referto del controllo di gestione, il Collegio precisa che la cadenza periodica e l’annualità costituiscono connotati impreteribili, funzionali a consentire la verifica in itinere dell’andamento della gestione.
Nota della Redazione
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